COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 460/C.D.T. n. 33 Del 16 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°96 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sporting Barriera Sig.Litrico Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°1 calciatore meglio indicato in dispositivo. Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 460/C.D.T. n. 33 Del 16 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°96 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sporting Barriera Sig.Litrico Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°1 calciatore meglio indicato in dispositivo. Campionato di 1^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1013 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno tuttavia fatto pervenire memorie difensive, allegando il certificato medico del calciatore deferito (documento in atti), che scagionano le parti dagli addebiti ascritti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Sporting Barriera, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Litrico Giuseppe, del calciatore Di Mauro Damiano, tesserato per la società’ A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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