COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 460/C.D.T. n. 33 Del 16 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°97/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società C.S.D. Ludica Lipari Sig.Cirino Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 460/C.D.T. n. 33 Del 16 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°97/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società C.S.D. Ludica Lipari Sig.Cirino Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti) N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 1^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1014 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno tuttavia fatto pervenire memorie difensive, allegando i certificati medici dei calciatori deferiti (documenti in atti), che scagionano tutto le parti dagli addebiti ascritti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società C.S.D. Ludica Lipari, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Cirino Giuseppe, dei calciatori De Salvatore Giuseppe, Raffiti Marco, Marino Antonio, tesserati per la società’ C.S.D. Ludica Lipari all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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