COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 155 stagione sportiva 2012/2013 Gara San Donato Tavarnelle – Rignanese (1-1) del 17/03/2013. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.53 del 21/03/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 155 stagione sportiva 2012/2013 Gara San Donato Tavarnelle – Rignanese (1-1) del 17/03/2013. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.53 del 21/03/2013. Reclama la società San Donato Tavarnelle avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. 1)Squalifica per sei gare inflitta al calciatore Campana Emiliano il quale “ a fine gara offendeva un calciatore avversario e, in reazione ad una sua spinta, lo colpiva con un pugno al volto, provocandogli la rottura del labbro con fuoriuscita di sangue”. 2)Ammenda di €. 1.200,00 “per lancio di petardi all’inizio, durante ed al termine della gara due dei quali deflagravano all’interno del recinto di gioco con i giocatori ivi presenti”. In merito alla squalifica del calciatore la società non nega i fatti e cerca di giustificare il proprio tesserato adducendo una situazione di stanchezza per la gara disputata e che il gesto è andato oltre le sue intenzioni. Assume l’eccessività della sanzione e chiede una sua riduzione. Per quanto attiene il lancio di petardi la società rileva di avere fatto tutto quanto in suo potere avvisando i presenti a mezzo di altoparlante come da norma federale. Rileva di essere una piccola società con modesti incassi e ritiene eccessiva la sanzione anche tenuto conto che mai in passato si erano verificati episodi simili. Chiede anche in questo caso una riduzione della sanzione e di essere presente all’udienza dibattimentale. L’arbitro conferma lo scoppio dei petardi così come conferma l’avviso posto in essere dalla società in merito. Nulla dice in merito al fatto imputato al Campana in quanto impossibilitato a visionare lo stesso. L’assistente Pacini riporta invece il comportamento del Campana con dovizia di particolari confermando in sostanza quanto già evidenziato in prime cure. All’udienza del 12/04/2013, nonostante la rituale convocazione, la società San Donato Tavarnelle non si è presentata. La C.D. passa quindi in decisione. Per quanto attiene i fatti ascritti al Campana non appaiono esservi dubbi circa la dinamica degli stessi e le conseguenze sofferte dal calcatore avversario fanno propendere per una valutazione di evidente gravità e quindi la sanzione inflitta appare ben graduata rispetto ai citati. Per quanto attiene invece la sanzione pecuniaria il Collegio rileva che l’avvertimento posto in essere dalla società, non reso noto al G.S., possa comportare una riduzione della sanzione che deve essere comunque adeguata ai fatti conclamati ovvero al lancio non isolato con evidente turbativa dei calciatori. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo per quanto attiene il calciatore Campana Emiliano, accogliendo invece la parte relativa alla sanzione pecuniaria che riduce e cristallizza in €. 1.000,00. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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