COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 149 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della U.S.D. Castiglioncello avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Burgalassi Stefano con una squalifica per quattro gare. C.U. n.51 del 14/03/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 149 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della U.S.D. Castiglioncello avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Burgalassi Stefano con una squalifica per quattro gare. C.U. n.51 del 14/03/2013. Quasi sul finire della gara “ Livorno Nord Pontino – Castiglioncello”,valevole per il campionato di I categoria,il calciatore in epigrafe veniva allontanato dal terreno di gioco per doppia ammonizione. Alla notifica del secondo cartellino giallo si rivolgeva al D.G in maniera gravemente irriguardosa, solidarizzando con la condotta di un tesserato che, in una precedente gara, si era reso colpevole di grave violenza nei confronti del medesimo arbitro. Per tale condotta veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica per quattro gare. Avverso il suddetto provvedimento disciplinare avanza reclamo la società del Castiglioncello, ritenendo eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato. La reclamante, pur confermando la frase contestata al giocatore: “ ora capisco perché la domenica vi prendono a testate”, ritiene la medesima inopportuna e da censurare ma rivolta senza cattiveria. Lo stesso calciatore, al termine della gara, cercava di scusarsi con l’arbitro. Per tale motivo viene chiesta una riduzione della sanzione. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro confermava le proteste prolungate del calciatore. Quest’ultimo,infatti, non usciva immediatamente dal campo e dopo circa due minuti di proteste diceva al D.G.: “ altro che testate dovrebbero darvi”. Inoltre l’arbitro smentisce che il giocatore, a fine gara, si sia avvicinato a lui per chiedere scusa. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti del procedimento, ritiene provata la condotta contestata al calciatore. Allo stesso tempo ritiene eccessiva la sanzione a quest’ultimo comminata. Considerato che per il CGS la frase irriguardosa è meritevole di due giornate di squalifica che sommata alla giornata conseguente all’espulsione porta il conto a tre giornate. Per tale motivo le quattro giornate comminate dal G.S. appaiono eccessive e pertanto le giornate di squalifica vengono ridotte a tre. P.Q.M. Questa C.D. accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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