COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 145 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D.S.P.A.S. Giovanile Staffoli Avverso Squalifica Latini Dario Fino Al 632015 (C.U. N° 39 Del 732013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 145 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D.S.P.A.S. Giovanile Staffoli Avverso Squalifica Latini Dario Fino Al 632015 (C.U. N° 39 Del 732013) Propone rituale reclamo la Giovanile Staffoli avverso la sanzione in oggetto comminata dal GS di Lucca con la seguente motivazione: “ Espulso per aver offeso il D.G. e gli Organi Federali dopo il provvedimento, mentre era sempore con il braccio alzato con il cartellino rosso in mano, gli tirava con forza giù il braccio impedendogli di mostrare in maniera evidente il cartellino stesso. Immediatamente dopo lo colpiva con due leggeri schiaffi al volto che gli procuravano un lievissimo dolore. Veniva prontamente affiancato da due calciatori della squadra avversaria ma si divincolava e tornando indietro verso l’arbitro reiterava le offese e lo colpiva di nuovo con altri due schiaffi simili a quelli precedenti. Veniva quindi fermato da compagni e avversari che lo accompagnavano nel recinto spogliatoi.”. La reclamante con succinto reclamo, non contesta l’episodio, ma chiede una riduzione giustificando le azioni del Latini con l’emotività del momento, e richiamando il passato sportivo del giocatore. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento conferma le dinamiche, che, peraltro, nemmeno la reclamante aveva contestato. Il fatto pertanto è pacificamente accertato. La sanzione, dal canto suo, appare congrua, non essendo in alcun modo giustificabile il comportamento del Latini ed essendo connotato da violenza pacifica e gratuita, I precedenti del calciatore non rilevano. La sanzione va pertanto confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it