COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 161 stagione sportiva 2012/2013. Reclamo della USD Pistoiacalcio avverso dec. del GST Delegazione di Pistoia. Esito gara Pistoiacalcio – Quarrata del 23. 03. 2013 e sanzioni accessorie. (C.U 40 del 27.03.2013 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 161 stagione sportiva 2012/2013. Reclamo della USD Pistoiacalcio avverso dec. del GST Delegazione di Pistoia. Esito gara Pistoiacalcio – Quarrata del 23. 03. 2013 e sanzioni accessorie. (C.U 40 del 27.03.2013 ) La U,S,D Pistoiacalcio, chiede a questa Commissione, che possa essere fatta chiarezza sulla gara in oggetto indicata che, a suo dire, avrebbe costretto il GST ad assumere decisioni penalizzanti nei suoi confronti. In buona sostanza, con il preciso e corposo reclamo, la società imputa al DG, una serie di errate interpretazioni delle regole del gioco del calcio e pertanto chiede che la decisione di primo grado sia annullata e la gara ripetuta. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non debitamente e correttamente notificato alla controparte ( Soc. Quarrata). Nel caso che occupa, i motivi e le doglianze dovevano essere trasmesse alla società Quarrata, quale parte del giudizio secondo il disposto di cui all’art. 33 comma 5 CGS. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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