COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 157 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Pesciuzzanese avverso la delibera con la quale il G.S.T della Toscana ha assunto, con riferimento alla gara A.S.D. Pesciuzzanese / U.S.D. Stiava, disputata in data 21.3.2013, i seguenti provvedimenti: – punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché ammenda, con diffida, di € 1.200,00 (milleduecento/00); – la squalifica sino al 5 maggio 2013 al calciatore Chiavacci Luca capitano della squadra della Società; – inibizione sino al 5 maggio 2013 al dirigente Lensi Riccardo. (C.U. n. 53 / 2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 157 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Pesciuzzanese avverso la delibera con la quale il G.S.T della Toscana ha assunto, con riferimento alla gara A.S.D. Pesciuzzanese / U.S.D. Stiava, disputata in data 21.3.2013, i seguenti provvedimenti: - punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché ammenda, con diffida, di € 1.200,00 (milleduecento/00); - la squalifica sino al 5 maggio 2013 al calciatore Chiavacci Luca capitano della squadra della Società; - inibizione sino al 5 maggio 2013 al dirigente Lensi Riccardo. (C.U. n. 53 / 2013). Con ampia relazione il legale rappresentante dell’A.S.D. Pesciuzzanese, dopo aver dato atto al D.G. del comportamento tenuto nel frangente, impugna il provvedimento indicato in epigrafe contestando, preliminarmente, la decisione nel punto in cui essa commina la sanzione a carico del Dirigente Lensi, ritenendo non sia possibile attribuire a detto tesserato alcuna condotta individuale passibile di sanzione. Non è infatti previsto dall’ordinamento, sostiene a tal fine la reclamante, di potere estendere, in virtù dell’art. 66, c. IV, delle N.O.I.F., al comportamento del Dirigente, quanto disposto dal successivo art. 73 nei confronti del capitano della squadra, allorché calciatori non identificati abbiano commesso intemperanze. L’articolo 66, prosegue la reclamante, indica semplicemente che il dirigente accompagnatore “rappresenta ad ogni effetto la propria società” con esclusione di ogni valenza disciplinare. Afferma ancora che, una volta sanzionato il capitano per i comportamenti individuali tenuti da un calciatore a titolo di responsabilità oggettiva, o meglio per fatto altrui, il sanzionare anche il Dirigente sarebbe causa di duplicazione della sanzione. Contesta altresì, questa volta in termini di entità, la sanzione inflitta al capitano (sempre a titolo di responsabilità per fatto altrui) ritenendola in contrasto con i “principi minimi di civiltà giuridica”, per cui ritiene che al capitano dovrebbe essere irrogata una sanzione se non simbolica, quantomeno limitata a quanto effettivamente scontato fino ad oggi. Precisando che la comminazione della sanzione della pena pecuniaria nella misura adottata dal G.S. precluderebbe alla Società l’iscrizione al campionato di categoria (allievi regionali), chiede che la medesima venga determinata nella misura di. € 250,00, proponendo che la Società, con patto d’onore, versi la differenza tra l’importo fin qui applicato e la somma di € 250,00, in uno dei modi previsti dall’art. 24 del C.G.S.. Nel corso della richiesta audizione la Signora Patrizia Angeli, Copresidente della Società, assistita dal legale di fiducia, Avvocato Federico Bagattini, rinnovava le considerazioni e le conclusioni del reclamo precisando che interesse precipuo della Società è quello di evitare che la sommatoria delle sanzioni ricevute possa avere influenza negativa sulla Coppa Disciplina. In sede di decisione la C.D. osserva preliminarmente che non rientra nella propria competenza esaminare i reclami sotto il profilo delle conseguenze che le sanzioni irrogate possano avere per in titolo diverso da quello strettamente disciplinare. Le decisioni degli Organi della Disciplina Sportiva infatti debbono limitarsi ad accertare i fatti accaduti, valutarne le conseguenze sul piano disciplinare ed applicare le sanzioni correlativamente previste dal C.G.S.. Riassumendo quindi l’accaduto, precisa che la gara indicata in epigrafe è stata sospesa definitivamente dall’arbitro al 39’del 2° tempo, sul risultato di 2 a 2, a seguito di una rissa che ha visto coinvolti “tutti”i calciatori, “inclusi i componenti delle panchine”; che “… sono volati spintoni, calci, pugni e bandierine”…... La rissa è stata, peraltro, definita dall’Ufficiale di gara “generalizzata”, e tale da non consentirgli di intervenire se non informando i capitani delle due squadre circa la necessità di sospenderla. L’ordine veniva infine ristabilito dall’intervento immediato di Polizia e Carabinieri. La delibera impugnata è stata assunta in conseguenza di tali fatti. Queste le considerazioni del Collegio. 1) L’articolo 66 delle N.O.I.F., oggetto di applicazione da parte del G.S. e di disamina critica da parte della Società reclamante, indica quali siano le persone ammesse nel recinto di gioco prevedendo al comma 4 che: “Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società”. Diviene quindi necessario stabilire quali siano i compiti del Dirigente accompagnatore ed il significato da attribuire alla allocuzione ”ad ogni effetto”. Compito specifico di tale dirigente è quello di vigilare sul corretto comportamento degli atleti e ciò, in special modo, per quanto riguarda l’atteggiamento in campo e fuori; nei confronti dei compagni di squadra; del proprio allenatore; del Direttore di gara; della squadra avversaria e infine del pubblico. A detti dirigenti spetta il compito di agevolare il lavoro del responsabile societario, sia nel trasporto della squadra durante le trasferte, sia in occasione delle gare interne con un aiuto al migliore svolgimento delle stesse e, sovente, possono essere incaricati di svolgere, nell’ambito della L.N.D., la mansione di assistente arbitrale. E’ incaricato ancora di alcune incombenze specifiche quali: - compilare la distinta della formazione della squadra che, corredata dai relativi documenti, deve consegnare all'arbitro; - presentare, ove occorra, prima dell'inizio della gara, riserva scritta su irregolarità del campo di gioco; - presentare all' arbitro, al termine della gara, documenti e/o dichiarazioni richiedendone l'allegazione al referto arbitrale Al di là di queste incombenze, di carattere non solo formale ma anche sostanziale e perciò stesso di essenziale importanza, il dirigente deve mettersi a disposizione dell'arbitro per tutte le problematiche che quest'ultimo dovesse prospettargli al fine di garantire un corretto andamento della gara. Infine dovrà automaticamente prodigarsi per evitare occasioni d'attrito, attutire motivi di contrasto, calmare gli animi di tecnici e giocatori con una presenza assidua e rasserenante ai margini del campo e negli spogliatoi. In altri termini il suo rapporto di correttezza sportiva con l'arbitro, più che in adempimenti formali, si evidenzia con attenzione, riguardi ed interventi personali che nel complesso devono riuscire a creare il clima giusto affinché il direttore di gara possa fare bene il proprio lavoro ed il confronto agonistico fili liscio sui binari della sana competizione sportiva. A tali mansioni non può non aggiungersi anche la responsabilità disciplinare che è inevitabilmente compresa nella dizione “ad ogni effetto”. E’ determinante, a tal fine, richiamare la decisione n. 586 in data 5 luglio 2012 con la quale la C.D.N., ancorché in un altro contesto ed a seguito di deferimento della Procura Federale, ha affermato “che ai Signori XXXX e YYYY, (dirigenti di due società impegnati nella medesima gara, n.d.r.), è ascrivibile, ai sensi dell’art. 66 NOIF, il ritardo delle rispettive squadre nel mettersi a disposizione del Direttore di Gara, che aveva più volte sollecitato l’inizio del secondo tempo, e P.Q.M. infligge ai Sigg.ri XXXXX e YYYYY la inibizione per mesi 5 (cinque) ciascuno. La delibera assunta dalla C.D.N., alla quale questa Commissione ritiene doversi attenere, è rivolta a fattispecie meno grave di quella contestata in questa sede e viene sanzionata con maggiore severità. L’entità della sanzione, determinata nella misura di gg. 45, appare al giudicante assolutamente aderente alle circostanze verificatesi. 2) La sanzione riferita al capitano della squadra è stata applicata richiamando il contenuto dell’art. 73 delle N.O.I.F. il quale recita testualmente che: ”E’ dovere del capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra”, dovendosi intendere per intemperanza qualsiasi eccesso o smodatezza di comportamenti. Nel caso di specie l’arbitro della gara ha dichiarato che “Nessuno ha mancato di rispetto a me in nessuna occasione” per cui non ricorre la violazione della norma citata. E’ evidente che diverso sarebbe stato il caso di violenze perpetrate da calciatori sconosciuti in danno del D.G. (art. 3, c. 2, del C.G.S.). Per quanto concerne il richiamo alla natura ed alla sostanza dell’art. 3 del C.G.S., si osserva che quanto enunciato con il reclamo potrà essere oggetto di esame “ de iure condendo” non già “ de iure còndito”. 3) In riferimento a quanto richiesto dalla reclamante in ordine alla sanzione pecuniaria, si osserva che gli Organi della Disciplina Sportiva non hanno alcun potere di devoluzione se non quello previsto dall’art 33 dello Statuto, ovvero la corresponsione delle somme, acquisite a tale titolo, alla F.I.G.C., la quale provvederà secondo le disposizioni previste dalla norma medesima. Peraltro il Collegio ritiene inapplicabile il disposto dell’art. 24 del C.G.S., richiamato sul reclamo, in considerazione che esso opera espressamente nell’ambito dei deferimenti e che la richiesta della sua applicazione deve provenire da proposta della Procura Federale. In ordine all’esame sulla sua entità, la Commissione, preso atto che con il C.U. n. 51 della corrente stagione il G.S.T. ha comminato alla Società l’ammenda di € 60,00 con la motivazione: “Per aver lasciato aperto ed incustodito un cancello di accesso all'area spogliatoi”, osserva che tale violazione è stata oggetto di autonoma sanzione, per fatto, peraltro, non ricompreso fra quelli qui contestati. Di tale evento non è stato, quindi, tenuto conto nella determinazione della sanzione oggi in esame. P.Q.M. la C.D., definitivamente pronunciando così dispone: - respinge il reclamo nella parte di esso concernente le sanzioni a carico del Dirigente Lensi Riccardo, che viene pertanto integralmente confermata; - annulla la squalifica a carico del capitano, Chiavacci Luca; - determina la sanzione pecuniaria a carico della Società nella misura di € 1.000 (mille), ferma restando la diffida. Conferma, per quanto occorrer possa, nel resto. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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