F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 01 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. BACINOVIC ARMIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA NOVARA/VERONA DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 18.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 01 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. BACINOVIC ARMIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA NOVARA/VERONA DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 18.2.2013) Con ricorso ritualmente proposto il Sig. Bacinovic Armin, tesserato in favore della società Hellas Verona F.C. S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 72 del 18.2.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Novara/Hellas Verona del 17.2.2013, gli ha irrogato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere al 2° del secondo tempo, colpito un avversario con una gomitata al volto”. Con i motivi scritti il ricorrente, pur non contestando il materiale accadimento o meno del fatto, inteso come scontro di gioco, ha eccepito che l'entità della sanzione era frutto di erronea interpretazione del Giudice Sportivo non sussistendo il presupposto di condotta violenta. Ha, infatti, osservato che si era trattato di un comportamento involontario, seppure istintivo e scomposto, posto in essere al fine di proteggere la palla rispetto all'avversario che lo stava attaccando alle spalle. Di ciò si era subito scusato con l'avversario chiarendo, poi, quanto accaduto anche con l'Arbitro. In ogni caso, richiamando precedenti disciplinari in fattispecie analoghe, ha rilevato che la sanzione irrogatagli era sproporzionata ed eccessiva. Ha, quindi, chiesto, in via principale, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara, ed in subordine, la riduzione della squalifica a due giornate effettive rideterminando e convertendo la giornata di squalifica, così ridotta, con l'applicazione di una ammenda in misura congrua e proporzionata. Alla seduta del 1.3.2013, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1° Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte, disattendendo le prospettate difese del ricorrente, che, come emerge dal referto arbitrale, il Bacinovic colpì volontariamente con una gomitata il naso dell'avversario procurandogli una epistassi, tant'è che si rese necessario l'intervento dei sanitari. Corretta e del tutto congrua è la sanzione irrogata come da previsione sancita dall'art. 19, n. 2 4, lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bacinovic Armin. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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