F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. MAGNANI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.3.2013 ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 5, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 2784/264 PF 11-12/SP/SS/BLP DEL 13.11.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. MAGNANI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.3.2013 ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 5, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 2784/264 PF 11-12/SP/SS/BLP DEL 13.11.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013) Con atto del 16.2.2013 il sig. Paolo Magnani, allenatore professionista di prima categoria, impugnava la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. (di 2 cui al Com. Uff. n. 169 del 31.01.2013) che gli aveva irrogato la sanzione della squalifica fino al 20.3.2013 nonché l’ammenda di € 500,00 in relazione alle frasi pronunziate nel corso di una trasmissione televisiva (sulla emittente locale TV9 dell’8.5.2011) ritenute offensive e lesive della reputazione del Sig. Luca Cecconi. La decisione della Commissione era stata assunta in seguito a deferimento da parte della Procura Federale che aveva ritenuto i comportamenti del Magnani contrari all’art. 1, comma 1, e all’art. 5, comma 1, C.G.S.. A sostegno del ricorso il Magnani deduceva l’erroneità della decisione in relazione all’assoluta carenza di offensività delle frasi profferite, la sussistenza della causa di giustificazione della provocazione e dello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto del sig. Luca Cecconi, nonché l’esimente del diritto di critica. In sede di audizione la Procura Federale ha insistito per la conferma del provvedimento del giudice di primo grado mentre il difensore del reclamante ha ulteriormente sottolineato le ragioni a sostegno dell’impugnazione. Il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono. In realtà nello stesso atto di deferimento ad opera del Procuratore federale si sostiene che le frasi “l’invidia ce l’ha ancora … ha molto rancore dentro … ha molta invidia … fece una cosa che nel mondo del calcio non si può fare a Renzo Ulivieri … tu andresti molto bene, secondo me, tipo Luxuria, tipo Vladimir, all’isola dei famosi … mi sembra proprio che ci assomigli … hai sempre invidiato tutto il mondo”, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica e di replica rappresentassero giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’allenatore professionista di prima categoria Luca Cecconi. Si tratta di una formula assai generica con la quale si formula un addebito in ordine alla lesione della reputazione di un allenatore senza alcuna puntuale specificazione del profilo sotto il quale quelle affermazioni del Magnani potessero rappresentare una lesione della dignità del Cecconi. In altri termini l’addebito di rivela apodittico e sostanzialmente privo di una precisa indicazione in ordine alla lesività in concreto delle affermazioni svolte dal Magnani. In linea con l’addebito risulta essere poi la decisione di primo grado che, in verità, nulla aggiunge in ordine alla spiegazione della concreta idoneità lesiva delle affermazioni svolte dal Magnani. D’altra parte, le affermazioni in questione, valutate nella loro oggettività, non sembrano, sotto alcun profilo, raggiungere quella soglia di lesività della reputazione professionale idonea a porle al di là dei limiti della critica pubblica, concretizzandosi in un generico richiamo ad un profilo della personalità (la supposta invidia) che non si traduce in una affermazione idonea a ledere la dignità professionale né, tanto meno, in una gratuita aggressione distruttiva dell’onore della persona alla quale erano rivolte. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Magnani Paolo annulla il provvedimento impugnato. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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