F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S.D. SPORT FIVE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2014 INFLITTA AL CALC. PAGLIARULO GIANLUIGI SEGUITO GARA SPORT FIVE/VENEZIA CALCIO A 5 DEL 16.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 468 del 19.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO S.S.D. SPORT FIVE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2014 INFLITTA AL CALC. PAGLIARULO GIANLUIGI SEGUITO GARA SPORT FIVE/VENEZIA CALCIO A 5 DEL 16.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 468 del 19.2.2013)
Con ricorso ritualmente proposto, la Sport Five S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 468 del 19.2.2013, con la quale è stata inflitta al calciatore Gianluigi Pegliarulo la squalifica fino al 28.2.2014 in conseguenza del comportamento da questi tenuto in occasione della gara Sport Five/Venezia del 16.2.2013. A motivo del proposto gravame la Società reclamante deduce una difforme ricostruzione degli eventi rispetto a quella risultante dal rapporto arbitrale ed eccepisce, inoltre, che la sanzione sarebbe incongrua rispetto alle violazioni commesse. A parere della Corte il primo motivo di doglianza è totalmente infondato: per giurisprudenza consolidata e fermissima, tanto da non dover nemmeno venir richiamata, il rapporto degli ufficiali di gara costituisce prova privilegiata nel procedimento disciplinare sportivo; di conseguenza ogni diversa ricostruzione dei fatti rispetto a tali rapporti non può venir presa in considerazione, salvo l’ipotesi, qui non ricorrente, di palese contraddizione contenuta in tali atti, ovvero con altre risultanze ufficiali. Nel caso di specie la chiara ed esauriente refertazione dell’arbitro non merita censure di sorta in quanto appare dettagliata e completa, persino riferendo della correttezza dei dirigenti della Sport Five e delle scuse da costoro rassegnate; il primo motivo di ricorso, pertanto, deve venir disatteso. Sotto il secondo profilo, viceversa, ritiene il Giudicante di poter ridurre l’inflitta squalifica in considerazione del fatto che l’arbitro non ha subito alcuna conseguenza e che l’episodio sanzionato si è sostanzialmente limitato ad un contatto fra la spalla ed il gomito dell’atleta ed il petto del direttore di gara. Così ricostruito l’episodio sulla base della stessa refertazione arbitrale, ritiene la Corte sanzione adeguata alla violazione commessa dal giocatore Gianluigi Pagliarulo la squalifica fino al 31.12.2013. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Sport Five s.r.l. di Putignano (Bari), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pagliarulo Gianluigi al 31 dicembre 2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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