F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FOFANA MOHAMED SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/BRESCIA DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FOFANA MOHAMED SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/BRESCIA DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)
Con ricorso ritualmente proposto la S.S. Virtus Lanciano 1924 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al calciatore Mohamed Fofana la squalifica, seguito gara Virtus Lanciano/Brescia del 2.3.2013, per 3 giornate effettive di gara “per avere al 39° del 2° tempo, a gioco fermo, colpito con un pugno al collo un avversario”. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l'insussistenza del requisito della volontarietà del gesto del tutto istintivo e senza l'intento lesivo dell'incolumità del calciatore avversario. A tal uopo ha precisato che la fattispecie era da ricondurre nella disposizione normativa di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. sanzionabile con la squalifica per 2 giornate effettive di gara. In diversa ipotesi, pur qualificato il gesto come violento, chiedeva l'applicazione di attenuanti come da precedenti giurisprudenziali in analoghe fattispecie. Alla seduta del 15.3.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale illustrava i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva questa Corte, previa audizione a chiarimenti dell'Arbitro della gara, che la condotta del calciatore Mohamed Fofana deve essere qualificata come violenta atteso che, con il pallone non in gioco, all'interno dell'area avversaria, colpì il calciatore con un pugno all'altezza del collo, procurandogli momentaneo dolore fisico. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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