F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 4.RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARUSO FEDERICO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO G. FACCHETTI, REGGINA/ASCOLI DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 160 del 5.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it
4.RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARUSO FEDERICO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO G. FACCHETTI, REGGINA/ASCOLI DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 160 del 5.3.2013)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Reggina/Ascoli, disputato in data 3.3.2013 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Federico Caruso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver, “all’11° del secondo tempo, colpito un avversario con una gomitata al volto”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Reggina Calcio S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale sosteneva che il comportamento del Sig. Caruso non possa essere inquadrato nella fattispecie della condotta violenta e, conseguentemente, sanzionato in quanto tale, dal momento che il predetto calciatore avrebbe colpito il suo avversario – il quale, tra l’altro, non avrebbe riportato lesioni - nell’ambito di un’azione di gioco, al solo fine di proteggere il pallone. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 15.3.2013, nessuno è presente per parte ricorrente. La Corte, esaminati gli atti e sentito l’arbitro a chiarimento dei fatti accaduti, rileva come la condotta posta in essere dal Sig. Caruso, pur essendo pericolosa, ha avuto luogo nell’ambito di un’azione e di un movimento di gioco. Ne consegue che tale comportamento dovrà essere sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma quarto, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’arbitro a chiarimento, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggo Calabria, riducendo la squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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