CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Provvedimento del Presidente del 13 aprile 2013 promosso da: A.S.D. Neptunus / Federazione Italiana Tennis Tavolo

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Provvedimento del Presidente del 13 aprile 2013 promosso da: A.S.D. Neptunus / Federazione Italiana Tennis Tavolo I L P R E S I D E N T E VISTI gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012 e approvato in data 10 maggio 2012 con decreto firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport; VISTO il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni; VISTA l’istanza di arbitrato presentata dalla A.S.D. Neptunus nei confronti della Federazione Italiana Tennis Tavolo, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 0765 dell’11 aprile 2013; VISTA la rinuncia all’istanza arbitrale pervenuta in data 21 aprile 2013 dalla A.S.D. Neptunus, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 0834 del 21 aprile 2013; CONSIDERATO che l’organo arbitrale non si ancora costituito P R E N D E A T T O della rinuncia pervenuta dalla A.S.D. Neptunus all’istanza arbitrale presentata nei confronti della Federazione Italiana Tennis Tavolo. Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali. Roma, 23 aprile 2013 F.to Alberto de Roberto CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 aprile 2013 promosso da: Sig. Riccardo Fissore / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Domenico La Medica Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 18 aprile 2013 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 660 promosso (con istanza prot. n. 2530 del 26 settembre 2012) da: Sig. Riccardo Fissore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Chiacchio in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, come da delega in calce alla istanza di arbitrato istante Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il Sig. Riccardo Fissore ( la parte istante o l’istante ) è un calciatore professionista, all’epoca dei fatti in forza alla A.C. Mantova , tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la FIGC o la parte intimata ), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, che è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 2. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, aventi ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive, la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini conclusa con il deferimento, in data 8 maggio 2012, di svariati tesserati, tra i quali l’odierna parte istante, e delle società di appartenenza, per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate. 3. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare a carico del Fissore la violazione dell’obbligo di denuncia alla Procura Federale ( art. 7 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva ( CGS ) della FIGC ) in relazione a tre gare : GROSSETO – MANTOVA del 15 marzo 2010 , BRESCIA – MANTOVA del 2 aprile 2010 e CITTADELLA – MANTOVA del 24 aprile 2010 e la commissione di illecito sportivo ( art. 7 commi 1, 2 e 5 del CGS ) in relazione alla partita EMPOLI – MANTOVA del 23 marzo 2010. 4. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la CDN ), ritenute sussistenti le violazioni ipotizzate dalla Procura Federale , infliggeva al Fissore la complessiva sanzione della squalifica per anni tre e mesi nove . 5. Contro tale decisione l’odierno istante proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la CGF ). 6. Con decisione pubblicata in forma integrale il 27 agosto 2012 (C.U. 033/CGF) , la CGF disattendeva tutte le censure sollevate dal Fissore e confermava la sanzione irrogata. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 7. Con istanza in data 26 settembre 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , l’istante dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della decisione , l’annullamento della sanzione da questa irrogata, in subordine la derubricazione dell’illecito sportivo addebitato in omessa denuncia ex art. 7 comma 7 del CGS con conseguente riduzione della sanzione. 8. Va subito rilevato come , seppure formalmente l’istanza è proposta anche avverso l’affermazione di responsabilità del Fissore per le omesse denuncie , le censure mosse dalla difesa del Fissore sono rivolte a contestare esclusivamente gli addebiti per illecito sportivo relativi alla gara EMPOLI - MANTOVA e in questi limiti l’istanza sarà oggetto della decisione del Collegio. 9. Nella stessa istanza di arbitrato, l’istante designava quale arbitro l’ avv. Guido Cecinelli. 10. Con memoria datata 15 ottobre 2012 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto dell’istanza proposta , in quanto infondata. . 11. Nella memoria di costituzione, la Federazione intimata nominava quale arbitro il Pres. (Prof. ) Domenico La Medica. 12. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Aurelio Vessichelli , che nei termini prescritti accettava l’incarico. 13. Il 6 dicembre 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio ammetteva una delle prove testimoniali richieste dalla difesa del Fissore , rinviano per l’escussione del teste ammesso e concedendo termine alla difesa della Federazione intimata per il deposito di memoria contenente l’articolazione del mezzo di prova richiesta , a sua volta, in udienza. 14. Alla seconda udienza del 15 gennaio 2013 , il Collegio disponeva procedersi all’escussione del teste ed all’esito dava atto del rigetto dell’ istanza istruttoria di parte FIGC concedendo termine alle parti per il deposito di memorie. 15. Alla successiva udienza del 27 marzo 2013 il Collegio decideva procedersi alla discussione sull’accordo delle parti che illustravano le rispettive posizioni, riportandosi agli atti ed alle memorie depositate nel termine assegnato. 16. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del Fissore. 17. La parte istante , nella propria istanza di arbitrato e nelle rassegnate conclusioni , ha chiesto al Collegio Arbitrale , in riforma della decisione impugnata , l’annullamento della sanzione da questa irrogata, in subordine la derubricazione dell’illecito sportivo addebitato in omessa denuncia, ex art. 7 comma 7 del CGS con conseguente riduzione della sanzione b. Le domande della FIGC 18. Nella propria memoria di costituzione e nelle rassegnate conclusioni , la FIGC ha chiesto che l’istanza avversaria venga respinta perché infondata . C.3 La posizione delle parti a. La posizione del Fissore. 19. La difesa di parte istante chiede che il Collegio riconosca che le dichiarazioni accusatorie del calciatore Gervasoni a carico del Fissore in relazione ai fatti contestati sono prive del necessario minimo riscontro probatorio in ordine alla affermata responsabilità dell’istante per illecito sportivo ex art.7, commi 1, 2 e 5 del CGS. . La difesa del Fissore chiede in via subordinata che il Collegio derubrichi la contestata violazione per illecito sportivo in violazione per omessa denuncia ex art. 7 comma 7 del CGS . b. La posizione della FIGC 20. La Federazione intimata con ampia e diffusa motivazione insiste per il rigetto dell’ istanza del Sig. Riccardo Fissore sostenendo che l’affermazione di responsabilità del giocatore poggia su basi che sotto il profilo probatorio attingono quanto meno la soglia individuata dall’ordinamento sportivo e che non possono sorgere dubbi sulla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Collegio preliminarmente rileva che , seppure formalmente l’istanza è proposta anche avverso l’affermazione di responsabilità del Fissore per omessa denuncia in relazione alle tre gare già sopra menzionate (GROSSETO – MANTOVA del 15 marzo 2010, BRESCIA – MANTOVA del 2 aprile 2010 e CITTADELLA – MANTOVA del 24 aprile 2010) , le censure mosse dalla difesa del Fissore sono rivolte a contestare esclusivamente gli addebiti per illecito sportivo relativi alla gara EMPOLI - MANTOVA e in questi limiti l’istanza sarà oggetto della decisione del Collegio, anche in considerazione di quanto ampiamente e diffusamente espresso nelle difese della FIGC. 2. L’oggetto del presente procedimento è quindi la quarta gara (EMPOLI – MANTOVA del 23 Marzo 2010), per la quale il FISSORE è stato accusato e riconosciuto responsabile di illecito sportivo ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del C.G.S. e punito con l’ulteriore e più gravosa squalifica per tre anni. Al riguardo, è necessario prendere le mosse dagli elementi di prova che tanto la Procura Federale quanto gli Organi giudicanti di primo e di secondo grado hanno posto a fondamento rispettivamente dell’atto di deferimento e delle emanate delibere. Tali elementi, in particolare, risiedono nelle dichiarazioni rese dal sig. Carlo GERVASONI sia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (P.M. e G.I.P. di Cremona) sia alla Procura Federale: - Interrogatorio dinanzi al G.I.P. di Cremona del 22.12.2011: “ADR – La partita Padova-Mantova e Piacenza-Pescara non abbiamo fatto nulla, mentre la partita Empoli-Mantova l’abbiamo fatta, con Pellicori e Fissore del Mantova. Quest’ultima l’abbiamo persa 4-0. Abbiamo avuto 90.000,00 euro”; - Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 27.12.2011: “Ribadisco il mio coinvolgimento nella partita Empoli - Mantova “fatta” con FISSORE e PELLICORI. Non sono sicuro che quest’ultimo abbia giocato nonostante fosse al corrente della combine”; - Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 12.03.2012: “Quanto alla partita Empoli - Mantova aggiungo che il pagamento avvenne dopo la partita nel senso che fu GEGIC a portare dopo la partita la somma di circa 90.000 € che divisi con FISSORE e PELLICORI. Ricordo che lasciammo qualche cosa, come in altre occasioni, allo GEGIC per questa sua sorta di intermediazione”; - Audizione dinanzi alla Procura Federale del 13.04.2012: “D. Chi sono tutti i tesserati coinvolti nella alterazione di EMPOLI-MANTOVA del 23.03.2010? Può dettagliare le circostanze della dazione di 90.000 euro? R. Confermo che sono stati coinvolti FISSORE e PELLICORI. I soldi me li aveva dati GEGIC. Consegnai la parte spettante a FISSORE e PELLICORI a casa di FISSORE a Mantova subito dopo la gara. Ricordo che a me erano spettati 35.000,00 euro, a FISSORE sui 35.000,00 mentre a PELLICORI tra i 10/15.000,00 euro. Quest’ultimo prese una cifra inferiore non ricordo se per aver giocato uno spezzone di partita o addirittura per non aver giocato. La parte restante fu consegnata a GEGIC quale provvigione per la combine effettuata”. 3. Tenuto conto delle suddette dichiarazioni, il primo quesito che questo Collegio deve porsi è se le affermazioni medesime siano idonee a comprovare una responsabilità per illecito sportivo a carico del sig. Riccardo FISSORE, così come riconosciuto in sede endofederale e come ribadito dalla F.I.G.C. nelle proprie difese. La risposta si ritiene debba essere negativa, in quanto, pur nella consapevolezza del livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, che si richiede nell’ordinamento sportivo per il riconoscimento di tal genere di responsabilità, neppure questo più basso limite è, nel caso di specie, da reputarsi raggiunto. Invero, al di là ed a prescindere da ogni considerazione più o meno astratta e/o teorica circa la generale credibilità del GERVASONI nella complessa vicenda del “calcio-scommesse”, quel che qui preme rilevare è se, in concreto, per la gara in oggetto e con riferimento alla posizione precipua del FISSORE, possa dirsi conseguito un grado probatorio sufficiente a dimostrare la contestata violazione dell’art. 7, comma 1, del C.G.S. in capo al calciatore medesimo. Ebbene, da una attenta ed approfondita analisi delle affermazioni del GERVASONI, è inevitabile ravvisare alcune innegabili criticità, tali da impedire allo scrivente Collegio il raggiungimento della convinzione della responsabilità per illecito sportivo del FISSORE in ordine alla partita di cui trattasi. Ci si riferisce, in particolare, alle modalità di tempo e di luogo indicate dal GERVASONI relativamente alla spartizione con il FISSORE ed il PELLICORI del denaro ricevuto dal GEGIC. Sul punto, il GERVASONI ha dichiarato al P.M. di Cremona il 12 marzo 2012 che “il pagamento avvenne dopo la partita nel senso che fu GEGIC a portare dopo la partita la somma di circa 90.000 € che divisi con FISSORE e PELLICORI”; lo stesso, poi, nell’audizione davanti alla Procura Federale del 13 Aprile 2012, ha, su specifica domanda degli inquirenti, precisato di aver consegnato “la parte spettante a FISSORE e PELLICORI a casa di FISSORE a Mantova subito dopo la gara”. Senonchè, le richiamate puntualizzazioni non possono non suscitare obiettive ed insuperabili perplessità, ad iniziare dalla singolare ed inusitata procedura scelta dal GEGIC per la consegna del denaro (dopo la partita e nelle mani del solo GERVASONI), laddove, invece, l’intera vicenda del “calcio-scommesse” ha fatto emergere, in maniera costante ed inderogabile, un autentico “protocollo” dei c.d. “zingari” basato su forme (incontro de visu con tutti i tesserati coinvolti e consegna in quella occasione del denaro pattuito) e, soprattutto, tempi (rigorosamente prima della gara) assai differenti ed antitetici rispetto alla predetta versione. Ma quel che appare ancor più improbabile ed inverosimile, nel racconto del GERVASONI, è la circostanza della divisione con il FISSORE ed il PELLICORI della somma ricevuta dal GEGIC, divisione che – secondo quanto riferisce lo stesso GERVASONI alla Procura Federale – sarebbe avvenuta “a casa di FISSORE a Mantova subito dopo la gara”. Ora, pur volendo prescindere completamente da quanto riportato dal teste sig. Andrea FELTRE circa l’episodio del tragitto in auto dallo stesso compiuto con il FISSORE, dopo la conclusione della gara, da Empoli a Padova, dove l’istante era atteso dalla propria fidanzata per raggiungere l’abitazione dei genitori a Trissino (VI), senza, dunque, recarsi a Mantova, quella che risulta davvero emblematica ed eclatante è l’incompatibilità delle asserzioni del GERVASONI con il luogo e, soprattutto, con l’orario di svolgimento della partita in oggetto. Atteso, infatti, che la gara in questione si disputava ad Empoli ed “in notturna”, a partire dalle ore 20.45, davvero non si riesce a comprendere come fosse possibile per il GERVASONI incontrarsi con il PELLICORI ed il FISSORE, presso l’abitazione di quest’ultimo a Mantova, “subito dopo la gara”, per procedere alla spartizione del denaro ricevuto, pure “dopo la gara”, dal GEGIC. Anche a voler ammettere che il ricorrente non si fosse allontanato in auto con il FELTRE per raggiungere la sua fidanzata a Padova e si fosse invece unito con il resto della comitiva, è lampante come il FISSORE (e, con lui, i compagni di squadra PELLICORI e GERVASONI) sarebbero potuti giungere a Mantova solo a notte inoltrata (dalle 3.00 alle 4.00 del mattino) e, quindi, svariate ore dopo il termine della partita: per cui il GERVASONI, allorquando riferisce di aver consegnato il denaro ai suoi due colleghi “a casa di FISSORE a Mantova subito dopo la gara”, riporta un evento evidentemente irrealizzabile e, per ciò stesso, non credibile. Del pari, nessuna decisiva valenza probatoria ai fini che qui interessano riveste la circostanza, esternata dal PELLICORI alla Procura Federale, in ordine alla cena, tenutasi in un locale nei pressi di Verona, alla quale avrebbero preso parte il GERVASONI, il FISSORE e lo stesso PELLICORI, alla presenza di alcune persone dall’accento sicuramente straniero. Al di là della collocazione temporale dell’accadimento in parola, verificatosi ben prima della gara de qua, quel che più preme sottolineare è la mancanza, nel resoconto del PELLICORI, del benché minimo elemento in grado di configurare un qualche coinvolgimento del FISSORE in un illecito sportivo, men che meno relativamente ad EMPOLI – MANTOVA del 23 Marzo 2010: il FISSORE – in base alle dichiarazioni dello stesso PELLICORI – non conosceva assolutamente le persone straniere presentategli dal GERVASONI nè vi è prova che il calciatore istante abbia mai successivamente intrattenuto rapporti, anche solo in via mediata, con i soggetti medesimi. Alla luce di quanto sopra, è inevitabile concludere per la non configurabilità, in capo al sig. Riccardo FISSORE, della violazione normativa (illecito sportivo ex art. 7 comma 1 del C.G.S.) allo stesso ascritta in sede endofederale. 4. L’impossibilità di attribuire al FISSORE il compimento dell’illecito in discorso, se, da un lato, lo sottrae alle pesanti conseguenze sanzionatorie (tre anni di squalifica) previste dall’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, dall’altro, non consente allo stesso di rimanere esente da qualsiasi provvedimento disciplinare, così come, invece, domandato, in via principale, dallo stesso calciatore nella propria istanza di arbitrato. Lo scrivente Collegio, infatti, è giunto al convincimento che il suddetto tesserato, pur non direttamente coinvolto nell’alterazione in parola, fosse, peraltro, a conoscenza dell’illecito medesimo e che, ciò nonostante, si sia astenuto dal denunciarlo all’Organo competente (la Procura Federale), così venendo meno ad un preciso ed inderogabile obbligo, sancito dall’art. 7 comma 7 del C.G.S. A far propendere l’adito Tribunale per una simile conclusione concorrono non solo un’attenta analisi dell’effettivo succedersi degli eventi, così come desumibile dalle carte processuali, ma anche il contesto generale in cui si inserisce l’evento in oggetto, contesto caratterizzato, come visto, da altri tre episodi, accertati a carico del FISSORE, di omessa denuncia di altrettanti illeciti sportivi. Quanto, poi, alla sanzione da irrogarsi al ricorrente per tale inadempienza, appare congrua ed in linea con il consolidato orientamento dello stesso T.N.A.S. per casi analoghi (cfr., ex multis, i lodi Antonio CONTE / F.I.G.C. del 5 Ottobre 2012, Angelo ALESSIO / F.I.G.C. del 10 Ottobre 2012, Daniele PORTANOVA / F.I.G.C. del 12 Ottobre 2012, Nicola BELMONTE / F.I.G.C. del 22 Novembre 2012 e Ferdinando COPPOLA / F.I.G.C. del 22 Novembre 2012) una squalifica del giocatore medesimo nella misura di cinque mesi, da cumularsi ai nove inflittigli per le altre tre violazioni dell’art. 7 comma 7 del C.G.S., per un totale di quattordici mesi di squalifica, dedotto il periodo già scontato , sanzione che a parere del Collegio tiene conto di tutte le circostanze , della peculiarità del caso e preserva il fondamentale principio della necessaria proporzionalità, omogeneità ed afflittività della sanzione non disgiunto da quello della funzione anche rieducativa della stessa . D. Sulle spese 1. A parere del Collegio, considerata la natura delle questioni dedotte nel presente arbitrato , sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono posti a carico di entrambe le parti, nella misura di 2/3 a carico dell’istante Riccardo Fissore e della FIGC nella misura di 1/3 , ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate , considerata la complessità delle questioni dedotte, in € 6000,00 ( seimila ) . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 26 settembre 2012 ( prot. 2530 – 660 ) dal Sig. Riccardo Fissore , riduce la sanzione irrogata dalla Corte di Giustizia Federale a carico della parte istante, ai sensi dell’art.7, comma 7 del CGS, a mesi 14 ( quattordici ) di squalifica, dedotto il periodo già scontato; 2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; 3. dispone l’integrale compensazione delle spese di lite; 4. pone a carico dell’istante Sig. Riccardo Fissore nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 , con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico dell’istante Sig. Riccardo Fissore nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso all’unanimità, in Roma, in data 18 aprile 2013, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Aurelio Vessichelli F.to Guido Cecinelli F.to Domenico La Medica
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