LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 233 del 23.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Caterina CEDOLINI/A.S.D.VENEZIA 1984
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 233 del 23.04.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Caterina CEDOLINI/A.S.D.VENEZIA 1984
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/01/2013 la Sig.na Caterina CEDOLINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.F.VENEZIA1984 un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.
La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.F. VENEZIA 1984 al pagamento in favore della sig.na Caterina CEDOLINI, della somma di €.3.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pag a mento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla
stessa entro e non oltre 30 giorni trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.