COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 24/4/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CERCHIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL SIG. FIDANZA FELICE) IN RELAZIONE ALLA GARA CERCHIO / VALLE ATERNO FOSSA, DISPUTATA IL 14.4.2013 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°56 DEL 18.4.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°58 del 24/4/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CERCHIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL SIG. FIDANZA FELICE) IN RELAZIONE ALLA GARA CERCHIO / VALLE ATERNO FOSSA, DISPUTATA IL 14.4.2013 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°56 DEL 18.4.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Cerchio ha chiesto revocarsi la decisione del primo giudice e confermare il risultato conseguito sul campo.
La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione, l’errata interpretazione dell’art. 40, comma II, N.O.I.F., in quanto la norma tende a sanzionare quegli allenatori non professionisti che già vincolati con una società nella quale esercitano l’attività di allenatore, procedano a tesserarsi come calciatori presso altra e diversa società, fattispecie diversa dal caso in esame visto che il Sig. Fidanza veniva tesserato, nel 2010, dapprima come calciatore in favore della società A.S.D. Cerchio e, successivamente nel 2012, come allenatore in favore della società di puro settore A.S.D. Marsica Calcio 2006, con la conseguenza che doveva essere dichiarato invalido il secondo tesseramento e, quindi, regolare la posizione del Fidanza quale calciatore nella gara oggetto di appello.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Le disposizioni di cui agli artt. 34, Norme del Settore Tecnico e 40, N.O.I.F., richiamate, peraltro, anche dalla società appellante, non sono affatto in antitesi tra loro e risultano perfettamente aderenti al caso di specie. Infatti, il comma I dell’art. 34 delle Norme del Settore Tecnico recita testualmente: “Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società”; parallelamente, il comma II dell’art. 40, N.O.I.F. dispone: “Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori”. Non solo. La società appellante, che pure cita, come detto, il disposto dell’art. 40, N.O.I.F., omette di riferire l’ultimo periodo del comma IV della detta norma, secondo cui: “Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta per prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal C.G.S.”.
Appare chiaro che le sanzioni previste dal C.G.S., non possono essere che quelle di cui all’art. 17, comma V, lett. a), essendo pacifico che il calciatore in questione non aveva titolo a prendere parte alla gara, essendo in regime di doppio tesseramento, vietato dalla normativa di riferimento ed a prescindere da quale dei due debba ritenersi valido, circostanza, quest’ultima, che esula dalla competenza della Commissione e che rileva, invece, ai soli fini della applicazione delle sanzioni nei confronti di coloro che violano il dettato delle norma sopra richiamate.
Ritiene, pertanto, questa Commissione, di dovere aderire all’orientamento espresso in passato dalla Corte di Appello Federale, secondo il quale, appare chiaro ed inequivocabile il disposto della norma che sancisce in maniera assoluta la incompatibilità per i dirigenti e gli allenatori delle società di essere tesserati quali calciatori in altra società e, di trasmettere gli atti alla Procura Federale considerato il doppio tesseramento del Fidanza Felice.
Per quanto precede la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
Manda gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza .
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