COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 24/4/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANGREGORIESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE PEZZUTO LUCA, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO TORNIMPARTE 2002 / A.S.D. SANGREGORIESE, DISPUTATO IL 07.04.13 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. N° 54 del 11.4.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 24/4/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANGREGORIESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE PEZZUTO LUCA, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO TORNIMPARTE 2002 / A.S.D. SANGREGORIESE, DISPUTATO IL 07.04.13 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. N° 54 del 11.4.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Sangregoriese ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché il calciatore Pezzuto Luca colpiva con due calci un avversario che era per terra e dopo essere stato espulso rivolgeva gesto osceno al pubblico in tribuna. La società appellante ha chiesto l’annullamento o la riduzione della sanzione impugnata in quanto, il calciatore, dopo essere stato espulso, adottava un contegno comunque “ …. Non conforme alle regole comportamentali che vigono nel giuoco del calcio …. “, rivolgendo: “ …. Un gesto di stizza verso i tifosi avversari che in quel frangente lo stavano volgarmente e pesantemente insultando …. “. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta possa essere lievemente ridotta, sul presupposto che il comportamento tenuto dal Pezzuto, non appare di particolare gravità, anche in considerazione del fatto che, nel rapporto rimesso dal direttore di gara, è stato evidenziato che lo stesso ha colpito un avversario che era per terra, con due piccoli calci, senza però creare conseguenze. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Pezzuto Luca a tre gare di squalifica, disponendo restituirsi la tassa versata.
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