COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 23.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.120 della Società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.133 del 10.4.2013 (omologazione risultato gara del 17/3/2013 Grimaldi – Aprigliano 2-0 acquisito sul campo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 23.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.120 della Società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.133 del 10.4.2013 (omologazione risultato gara del 17/3/2013 Grimaldi – Aprigliano 2-0 acquisito sul campo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 29 aprile 2013; P.Q.M. rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 29 APRILE 2013.
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