COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 23.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.122 della Società SSD INTERIZZICONI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.50 SGS del 11.4.2013 (squalifica del calciatore ROTTURA Domenico per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 23.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.122 della Società SSD INTERIZZICONI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.50 SGS del 11.4.2013 (squalifica del calciatore ROTTURA Domenico per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Rottura Domenico si è reso responsabile solo di comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro; che, pertanto, è conforme a giustizia ridurre la squalifica allo stesso inflitta a due giornate effettive di gara; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ROTTURA Domenico della S.S.D. Interizziconi a DUE giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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