COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 111. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI ORTESE CALCIO E MARI F.C. – GARA MARI F.C. / ORTESE CALCIO 17.02.2013 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
111. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI ORTESE CALCIO E MARI F.C. – GARA MARI F.C. /
ORTESE CALCIO 17.02.2013 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentite – nelle rispettive persone del suo assistente legale, per la
società Ortese Calcio, e del suo rappresentante legale, per la società Mari F.C. – le società, che
avevano presentato regolare richiesta di audizione; letti i reclami, ne dispone, preliminarmente, la
riunione, in ragione della loro evidente connessione oggettiva. Entrambe le società, invero, hanno
impugnato la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R.
Campania, n. 91 del 21 marzo 2013, pagine 2017 / 2018. Il Giudice Sportivo di prime cure ha
rigettato il reclamo presentato dalla società Ortese Calcio, confermando il risultato acquisito sul
campo ed infliggendo, a carico della società Mari F.C. – in ragione della gravità dell’aggressione, da
parte del suo calciatore Borrelli Antonio, ai danni del calciatore della società Ortese Calcio, Insigne
Antonio – la punizione sportiva della penalizzazione di tre punti in classifica, in conformità a quanto
stabilito dalla normativa dell’art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Questa C.D.T.
osserva che la società Ortese Calcio ha fondato il proprio atto d’impugnazione, presso questa
C.D.T., su una serie di motivazioni, che saranno, di seguito, riepilogate: in primis, sulla “assoluta e
totale irregolarità dello svolgimento della gara de qua, a causa della proditoria aggressione posta in
essere dall’atleta della Mari F.C., sig. Borrelli Antonio, ai danni dei calciatori dell’Ortese Calcio,
sigg.ri Insigne Antonio e D’Abronzo Mariano… ricorsi alle cure ospedaliere…”, con “fondato timore,
da parte della compagine istante, che un eventuale inizio della competizione potesse provocare una
nuova e più pericolosa reazione da parte dei giocatori della Mari F.C. … la partita in questione…
svolta in un clima di instabilità, terrore e turbamento psicologico…”; i calciatori “condotti in
ambulanza… l’Insigne… diagnosi di frattura chiusa di altre ossa della faccia – contusione DIA sedi
multiple con prognosi di giorni 20 s.c. … intervento chirurgico per la riduzione… D’Abronzo una
diagnosi di contusioni DIA multiple con prognosi di giorni 3 s.c. …”. La società Ortese Calcio ha
corredato il proprio reclamo (con riserva di deposito di documentazione filmata) con una
documentazione clinica e fotografica, nonché con le “querele orali”, presso la Stazione dei
Carabinieri di Frattamaggiore, formalizzate, in data 17.02.2013 (ovvero, nello stesso giorno della
disputa della gara), dai suoi calciatori D’Abronzo Mariano ed Insigne Antonio, contro i calciatori del
Mari F.C., Musella Alessandro e Borrelli Antonio. L’atto d’impugnazione della società Ortese Calcio
procede anche ad uno stralcio dal referto arbitrale (peraltro già riportato dal Giudice Sportivo
Territoriale nella motivazione della sanzione disciplinare a carico del calciatore della società Mari
F.C., sig. Borrelli Antonio), nonché in uno stralcio dalla riserva scritta, consegnata all’arbitro della
gara dalla medesima società Ortese Calcio. Indi, nel suo reclamo la società Ortese Calcio qualifica
come “totalmente illogica ed inverosimile… l’ulteriore e successiva descrizione degli eventi in parola
da parte del direttore di gara… e del suo assistente… in sede di audizione, dinanzi al Giudice
Sportivo Territoriale, tanto da rendere le dichiarazioni stesse prive di qualsivoglia attendibilità e
valenza probatoria”. La reclamante sottolinea che l’arbitro “dapprima riferisce che… per non so
quale motivo, in presenza della terna arbitrale, c’è stata un’animata discussione che poi ha fatto sì
che si tramutasse in una violenta rissa… e poi, dinanzi al G.S.T., dopo oltre un mese dall’accaduto,
dichiara, invece: ricordo che durante la fase di riscaldamento… in occasione di una palla che per
sbaglio arrivava nella metà campo dove stavano facendo esercizi atletici i calciatori dell’Ortese, il
sig. Insigne Antonio la calciava con violenza in direzione dei calciatori del Mari senza, però, colpire
nessuno. A questo punto si creava un capannello di calciatori di entrambe le squadre a
centrocampo, che discutevano animosamente senza, però, arrivare allo scontro fisico”. L’atto
d’impugnazione prosegue con gravi censure al Direttore di gara, “il quale, quasi come colto da un
folgorante ritorno di memoria ed al limite del grottesco, riesca successivamente a ricordare,
addirittura con dovizia di particolari, una circostanza, per lui totalmente sconosciuta (NON SO PER
QUALI MOTIVI…)”. Il reclamo della società Ortese Calcio sottolinea, ancora, che la società Mari
F.C. abbia, nel corso della gara, “registrato un solo ammonito… e per giunta per fallo di mano
volontario, mentre nelle altre 25 gare di Campionato… mai… aveva registrato un solo ammonito”,
circostanza dalla quale la reclamante ha dedotto che la gara, al contrario di quanto dichiarato dagli
ufficiali di gara, non fosse stata disputata in maniera “combattuta” e che “… non abbia avuto un
regolare svolgimento, bensì possa e debba essere considerata alla stregua di una gara pro-forma”.
Infine, la reclamante Ortese Calcio ha sottolineato che “il Presidente della Mari F.C., resosi
immediatamente conto della gravità dell’accaduto e probabilmente certo dei susseguenti ed
inevitabili provvedimenti disciplinari sportivi, con precipuo riguardo all’irrogazione della sanzione
della perdita della gara, rilasciava un’intervista… prima della gara, in cui si scusava per l’accaduto
ed invocava rigidi provvedimenti nei confronti dei suoi calciatori”. Sulla base delle enunciate
motivazioni, la reclamante Ortese Calcio ha chiesto che, a carico della società Mari F.C., questa
C.D.T., a riforma dell’impugnata delibera del G.S.T., infliggesse “la sanzione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, comma 1, prima parte del C.G.S.”. A sua
volta, nell’atto d’impugnazione della richiamata decisione del G.S.T., la società Mari F.C. ha chiesto,
“in via preliminare”, la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità del “ricorso della società
Ortese Calcio… in quanto non notificato alla società scrivente”, con conseguenziale richiesta, a
questa C.D.T., “di annullare la relativa decisione in merito, emessa” dal Giudice di prima istanza.
Sul punto, la società Mari F.C. aveva già precedentemente comunicato, a mezzo fax, in data
11.03.2013, di non aver ricevuto il reclamo della società Ortese Calcio, motivo per il quale la
medesima società Mari F.C. non era “nella possibilità di presentare le controdeduzioni”. La società
Mari F.C. ha proseguito, nel suo ricorso a questa C.D.T., sottolineando che sia il testo della norma,
sulla quale il G.S.T. aveva imperniato la sua decisione, sia la sua ratio, faccia riferimento ad
“accompagnatori o sostenitori, che abbiano comportato alterazioni al potenziale atletico di una, o di
entrambe le società”, precisando che i calciatori, a suo avviso, debbano essere “sanzionati
personalmente, come avvenuto per il calciatore Borrelli, pesantemente sanzionato con una lunga
squalifica”. Ha puntualizzato, altresì, che, nell’audizione presso il G.S.T., il direttore di gara aveva
dichiarato che “durante la fase di riscaldamento… il sig. Insigne Antonio” (calciatore dell’Ortese
Calcio) aveva calciato la palla “con violenza in direzione dei calciatori del Mari, senza però colpire
nessuno” e che da questo gesto era scaturito “un capannello di calciatori di entrambe le squadre, a
centrocampo, che discutevano animatamente, senza arrivare allo scontro fisico”, per cui “la
situazione verificatasi riguarda esclusivamente i calciatori e non anche ‘accompagnatori e
sostenitori’, né tantomeno dirigenti, massaggiatori… o chiunque altro non autorizzato a stare in
campo”, con l’ulteriore puntualizzazione (in chiusura dell’atto d’impugnazione) che “la sanzione” a
carico del calciatore Borrelli Antonio “è autonoma, non estensibile alla società”. Il reclamo della
società Mari F.C. è proseguito con l’evidenziazione che “in ogni caso emerge chiarissima la
responsabilità del calciatore Insigne Antonio, quale ‘aggressore’ e ‘provocatore’ delle vicende che si
sono susseguite”, nonché con la precisazione che “il tentativo ‘fallito’… di colpire i calciatori
avversari… è un elemento non sanzionato in alcun modo dal direttore di gara e non preso in
considerazione dal G.S.T. … Il calciatore Insigne… andava espulso dall’arbitro, mettendo in pari la
situazione delle espulsioni e determinando una configurazione ben diversa degli atteggiamenti” …
del “calciatore Borrelli”, ad avviso della reclamante Mari F.C. non responsabile, come ritenuto dal
G.S.T., di “aggressione”, ma, semmai, di “reazione all’aggressione subita”. Sulla base delle esposte
considerazioni, nonché sulla base delle precisazioni dell’arbitro e degli assistenti di gara, che hanno
dichiarato, “in sede di audizione, che la gara si svolgeva regolarmente e che veniva disputata dalle
due squadre con la necessaria tensione agonistica fino alla fine”, ed altresì considerato che, “pur
nella discussione”, le due squadre non erano “pervenute allo scontro fisico”, la società Mari F.C. ha
chiesto a questa C.D.T. di valutare la vicenda “come fatto di particolare tenuità”, con la
conseguenza dell’annullamento della penalizzazione di punti in classifica, o, in subordine, della sua
riduzione. In occasione dell’audizione presso questa C.D.T., in data 22.04.2013: l’assistente legale
della società Ortese Calcio ha chiesto che non fosse “da prendere in considerazione” la mutata, da
parte del direttore di gara, “versione dei fatti accaduti”; da parte sua, la società Mari F.C. ha ribadito
la richiesta di declaratoria di inammissibilità del reclamo della società Ortese Calcio, in quanto “mai
notificato”, puntualizzando che “un filmato… depositato” confermerebbe che il calciatore, sig.
Antonio Insigne, si fosse “lamentato solo della cattiva accoglienza”; a sua volta, la società Ortese
Calcio, mediante il suo assistente legale, ha esibito in audizione la ricevuta della raccomandata
spedita alla società Mari F.C., contestando la legittimità del deposito del filmato, richiamato dal
presidente della società Mari F.C., sulla base dell’art. 37 C.G.S., sotto il profilo della tempestività;
nelle rispettive conclusioni, le due società reclamanti hanno entrambe chiesto, a questa C.D.T., la
riforma dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale, come segue: la società Ortese
Calcio ha ribadito la richiesta che, a carico della società Mari F.C., venisse inflitta la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; la società Mari F.C. ha ribadito la richiesta di
annullamento dei punti di penalizzazione a suo carico. Questa C.D.T., esaminata l’indubbiamente
complessa ed articolata vicenda, resa vieppiù problematica dall’obiettiva inadeguatezza normativa,
rileva: quanto alla questione preliminare, invocata dalla società Mari F.C., della mancata notifica –
con conseguenziale violazione del diritto di difesa – della raccomandata postale A.R. (spedita
attraverso Poste Italiane) della società Ortese Calcio, contenente il reclamo di primo grado
dell’Ortese Calcio medesima, indirizzato al Giudice Sportivo Territoriale, pur prendendo atto che la
raccomandata postale in argomento non risulta (sulla base di accertamenti eseguiti da questa
C.D.T., mediante il servizio informatico ufficiale delle Poste Italiane medesime) essere stata
recapitata al destinatario (società Mari F.C.), che debba comunque farsi riferimento al dato di fatto,
inoppugnabile, che la ricevuta della relativa raccomandata postale A.R., allegata dalla società
Ortese Calcio, in originale, al proprio reclamo al Giudice Sportivo Territoriale, indica, quale
destinatario, la “ASD MARI FOOTBALL CLUB”, con il suo esatto indirizzo per la corrispondenza,
conforme a quello indicato dalla stessa società Mari F.C., ad esempio, quale mittente del suo ricorso
di secondo grado a questa C.D.T. Di conseguenza, questa C.D.T. respinge la richiesta della società
Mari F.C., di declaratoria di inammissibilità dell’atto d’impugnazione della società Ortese Calcio e di
conseguenziale annullamento dell’impugnata delibera del G.S.T. Quanto alla “assoluta e totale
irregolarità dello svolgimento della gara de qua”, di cui al ricorso della società Ortese Calcio presso
questa C.D.T., questa C.D.T. rileva che debba farsi insuperabile riferimento, in ossequio alla
costante, coerente giurisprudenza in argomento, nell’ambito della F.I.G.C., agli atti ufficiali di gara
ed alle successive audizioni dell’arbitro e dei suoi assistenti ufficiali. Da essi, invero, non è dato
desumere che “… la partita in questione…” si sia “svolta in un clima di instabilità, terrore e
turbamento psicologico…”. Deve sottolinearsi, sul punto, che la stessa società Ortese Calcio,
richiamando, nel suo ricorso presso questa C.D.T., quanto specificato dall’arbitro della gara nel suo
referto (“un’animata discussione che poi ha fatto sì che si tramutasse in una violenta rissa”), ha
evidenziato, sia pure indirettamente e per ben diversa finalità (ovvero, la dimostrazione della
contraddittorietà del direttore di gara, tra il suo referto di gara e la sua successiva audizione), che i
calciatori dell’Ortese Calcio avevano anch’essi partecipato alla vicenda preliminare (“violenta rissa”),
per cui non può ragionevolmente ritenersi che essi fossero condizionati, prima della gara, da un
“clima di instabilità, terrore e turbamento psicologico”. Deve, inoltre, rilevarsi che, non nelle
dichiarazioni all’atto della sua audizione presso il G.S.T., ma già nel referto di gara, l’arbitro aveva
scritto, testualmente: “… preso atto dell’episodio” (il “pugno al volto” del calciatore del Mari F.C., sig.
Antonio Borrelli, ai danni del calciatore dell’Ortese Calcio, sig. Antonio Insigne), l’arbitro aveva
invitato “i calciatori a rientrare nei rispettivi spogliatoi, per evitare che la situazione potesse
degenerare… Dopo che gli animi si erano calmati, i dirigenti di entrambe le società mi riferivano che
avevano tutto l’interesse a far iniziare la gara. Preso atto che la situazione era ritornata nella
normalità, iniziavo la gara”. Al di là, dunque, della descrizione dell’aggressione del calciatore, sig.
Antonio Borrelli, ai danni del calciatore, sig. Antonio Insigne, operata dal direttore di gara in modo
lacunoso e con terminologia inidonea a determinare un’adeguata chiarezza, non può non osservarsi
che la problematica debba essere valutata sulla base di una visione globale e non riferita solo ad
alcuni aspetti e che il giudizio non possa essere imperniato sull’estrapolazione di alcune espressioni
dal contesto generale. In termini espliciti: se quanto refertato dal direttore di gara deve considerarsi
ineccepibile, quanto al gravissimo episodio dell’aggressione del calciatore del Mari F.C., sig. Antonio
Borrelli, ai danni del calciatore dell’Ortese Calcio, sig. Antonio Insigne, esso non può essere
giudicato non più ineccepibile, in relazione alla determinazione dei “dirigenti di entrambe le società”
di “far iniziare la gara”, nonché in relazione alla valutazione “che la situazione era ritornata nella
normalità”. Deve sottolinearsi che, come da costante e coerente giurisprudenza nell’ambito della
F.I.G.C., sul punto specifico (valutazione sulla regolarità, o meno, dell’inizio di una gara, o sulla
compatibilità della sua prosecuzione) solo l’arbitro (in primis) ed i suoi assistenti ufficiali sono
legittimati a decidere: ebbene, nella circostanza l’arbitro ha preso atto, valutato e deciso di dare
inizio alla gara, sulla base di presupposti indicati con chiarezza (“invitavo i calciatori a rientrare nei
rispettivi spogliatoi, per evitare che la situazione potesse degenerare… gli animi si erano calmati… i
dirigenti di entrambe le società mi riferivano che avevano tutto l’interesse a far iniziare la gara”). V’è
di più: l’arbitro ha specificato, nel suo referto, come sottolineato dal Giudice Sportivo Territoriale
nella sua puntuale motivazione, di aver “espulso il sig. Borrelli Antonio per condotta violenta”, “prima
dell’inizio della gara”. Al di là dell’indiscutibilità della decisione arbitrale, ancor più ineccepibile sulla
base della gravità dell’episodio di violenza in questione, dal direttore di gara constatato in prima
persona, non può non sottolinearsi che l’eseguita espulsione del calciatore, sig. Antonio Borrelli, non
possa confortare la tesi della società Ortese Calcio, in ordine al “clima”, nel quale si sarebbe svolta
la gara. Quanto all’altro calciatore, trasportato via dal campo di gioco in ambulanza, ovvero il sig.
Mariano D’Abronzo, non può che farsi riferimento alla circostanza che l’arbitro della gara, come
evidenziato dal G.S.T. nel testo della sua delibera, “ha precisato di non aver visto l’eventuale
aggressione ai suoi danni” e che il calciatore innanzi nominato “è salito anche lui sull’ambulanza”
ma “non riportava segni visibili di aggressione”. Deve aggiungersi, per completezza, che al
calciatore del Mari F.C., sig. Alessandro Musella (citato dai calciatori dell’Ortese Calcio, sigg.
Antonio Insigne e Mariano D’Abronzo, nelle loro “querele orali”, presentate, nello stesso giorno della
disputa della gara, presso la Stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore), non è dato rilevare alcun
riferimento, né negli atti ufficiali di gara, né nelle successive audizioni degli ufficiali di gara. Per quel
che concerne, poi, la qualificazione, da parte della società Ortese Calcio, come “totalmente illogica
ed inverosimile…” della “ulteriore e successiva descrizione degli eventi in parola da parte del
direttore di gara… e del suo assistente… in sede di audizione, dinanzi al Giudice Sportivo
Territoriale, tanto da rendere le dichiarazioni stesse prive di qualsivoglia attendibilità e valenza
probatoria”, questa C.D.T. osserva che il direttore di gara, all’atto della sua audizione presso il
G.S.T., ha riferito un episodio (la palla “calciata con violenza in direzione dei calciatori del Mari” dal
calciatore dell’Ortese Calcio, sig. Antonio Insigne), che, per indubbiamente grave omissione, non
aveva specificato nel referto di gara. L’episodio, tuttavia, non può essere di certo ignorato, in quanto
proveniente dal testimone qualificato e che è considerato, per costante e coerente giurisprudenza
nell’ambito della F.I.G.C., fonte privilegiata di prova. Sul punto, deve osservarsi, altresì, che la
società Ortese Calcio, nel mentre, nel suo atto d’impugnazione presso questa C.D.T., ha obiettato,
in relazione per l’appunto alla validità e tempestività dei filmati, per quel che concerne la società
Mari F.C., ha però contestato l’episodio della palla “calciata con violenza” proprio facendo
riferimento ad una documentazione filmata. In ogni caso, questa C.D.T., in argomento, ritiene
ineludibile riferimento quanto dichiarato dal direttore di gara, pur nella constatazione della singolarità
della vicenda. Questa C.D.T. rileva come inspiegabile, sotto il profilo logico e giuridico-sportivo, il
contrasto tra le due diverse qualificazioni, fornite dall’arbitro in relazione alla vicenda
conseguenziale all’aggressione del calciatore Antonio Borrelli ai danni del calciatore Antonio
Insigne: nel referto, “violenta rissa”; nell’audizione presso il G.S.T., “un capannello di calciatori di
entrambe le squadre a centrocampo, che discutevano animosamente senza, però, arrivare allo
scontro fisico”. Qualsiasi valutazione, sul punto (improprietà nella descrizione?; superficialità?;
memoria sopravvenuta?; indebitamente, “melius re perpensa”?), non si appalesa utile, ai fini della
decisione. Non può che concludersi, quanto allo specifico aspetto, che l’eventuale accertamento, da
parte del G.S.T., con il supporto dell’audizione degli ufficiali di gara, di una “violenta rissa”
(ovviamente, non interna ad una sola delle due squadre, ma con la partecipazione dei calciatori di
entrambe), anziché di “un capannello di calciatori di entrambe le squadre… senza… arrivare allo
scontro fisico”, avrebbe comunque determinato, per la società Ortese Calcio, una conseguenza,
sostanzialmente identica a quella decisa dal G.S.T. con la sua impugnata delibera. In ogni caso,
deve sottolinearsi, per dovere di lealtà, che le gravi censure, di cui al ricorso dell’Ortese Calcio, nei
riguardi del direttore di gara, si appalesano tutt’altro che temerarie. Quanto alle altre motivazioni, di
cui al ricorso della società Ortese Calcio presso questa C.D.T., in ordine alla circostanza che la
società Mari F.C. abbia, nel corso della gara, “registrato un solo ammonito”, da essa non può
evincersi, tantomeno con ragionevole certezza, che la gara “… non abbia avuto un regolare
svolgimento, bensì possa e debba essere considerata alla stregua di una gara pro-forma”. Per quel
che concerne, poi, le scuse del Presidente della società Mari F.C., nonché la sua invocazione di
“rigidi provvedimenti nei confronti dei suoi calciatori”, deve sottolinearsi che, al di là dell’obiettiva
difficoltà di ricostruzione, in tutti i suoi aspetti, della vicenda in esame (peraltro mai negata dalla
società Mari F.C., quanto all’aggressione del calciatore, sig. Antonio Borrelli, ai danni del calciatore,
sig. Antonio Insigne), il calciatore, sig. Antonio Borrelli, è stato sanzionato, sotto il profilo
disciplinare, sia con l’espulsione in occasione della gara in esame, sia con la successiva squalifica.
Questa C.D.T., in esito alla disamina del ricorso della società Ortese Calcio, giudica, dunque, che la
sua richiesta che la società Mari F.C. sia sanzionata con la punizione sportiva della perdita della
gara, con il punteggio di 0-3, debba essere rigettata, in ragione di tutte le motivazioni già enunciate,
con particolare, specifico riferimento all’accertata regolarità di disputa della gara, come più volte
sottolineata dall’arbitro e dai suoi assistenti ufficiali, pur a seguito di un episodio, quello più volte
richiamato, obiettivamente grave. Per quel che riguarda il ricorso della società Mari F.C., deve
premettersi che questa C.D.T. ha già giudicato in ordine alla sua eccezione preliminare, relativa alla
richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso della società Ortese Calcio. Proseguendo,
dunque, nella disamina dell’atto d’impugnazione della società Mari F.C., questa C.D.T. ritiene di
dover puntualizzare che, pur nell’obiettiva lacunosità ed imperfezione del testo normativo (che non
cita i calciatori, in aggiunta agli “accompagnatori o sostenitori, che abbiano comportato alterazioni al
potenziale atletico di una, o di entrambe le società”), debba necessariamente procedersi mediante il
ricorso alla valutazione analogica, nel senso che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le
società sono ritenute oggettivamente responsabili del comportamento e degli atti dei propri tesserati
in relazione agli episodi di illecito sportivo (e non solo), per cui, nel rispetto della richiamata
analogia, i calciatori non possono essere ritenuti esclusi dall’applicazione del principio di
responsabilità oggettiva, quanto ad atti che alterino – si badi bene: prima dell’inizio di una gara e
non di certo nel corso di un’azione di gioco – il potenziale atletico della squadra antagonista. Sul
punto, è osservazione tutt’altro che peregrina che i calciatori, come sostenuto dalla reclamante,
debbano essere “sanzionati personalmente, come avvenuto per il calciatore Borrelli” e che, ma solo
sotto il profilo disciplinare, “la sanzione” a carico di un calciatore sia “autonoma, non estensibile alla
società”. Deve aggiungersi che è, altresì, emerso che, dalla palla calciata con violenza dal
calciatore, sig. Insigne Antonio, fosse scaturito “un capannello di calciatori di entrambe le squadre”,
per cui, come sostenuto dalla società Mari F.C., “la situazione verificatasi riguarda esclusivamente i
calciatori e non anche ‘accompagnatori e sostenitori’, né tantomeno dirigenti, massaggiatori…”. Non
può negarsi, inoltre, che il calciatore, sig. Antonio Insigne, non sia stato “sanzionato in alcun modo
dal direttore di gara”, né “preso in considerazione dal G.S.T.”. Assolutamente non condivisibili,
tuttavia, appaiono, a questa C.D.T., le conclusioni alle quali perviene, nel suo ricorso, la società Mari
F.C., ovvero che la vicenda debba essere giudicata “come fatto di particolare tenuità”, con la
conseguenza dell’annullamento della penalizzazione di punti in classifica, o, in subordine, della sua
riduzione. Invero, l’atto di violenza del calciatore della società Mari F.C., sig. Antonio Borrelli, ai
danni del calciatore della società Ortese Calcio, sig. Antonio Insigne, è stato, ad avviso di questa
C.D.T., esattamente valutato dal direttore di gara, che ha proceduto ad una descrizione che denota,
oltretutto, il grave presupposto psicologico che ha animato il calciatore Borrelli, il quale ha colpito il
calciatore Insigne “dopo una lunga corsa dalla porta, nella quale si stava riscaldando”. Ovvero, il
calciatore Borrelli ha interrotto i propri esercizi di riscaldamento, ha eseguito “una lunga corsa” ed, al
termine di essa, ha colpito il calciatore Insigne. Quanto alla circostanza della provocazione (la palla
calciata con violenza dal calciatore, sig. Antonio Insigne) è stata già doverosamente tenuta in
considerazione da questa C.D.T., nel giudizio relativo al reclamo della società Mari F.C., finalizzato
alla riduzione della sanzione a carico del Borrelli medesimo, a dimostrazione che le responsabilità
soggettive (come, peraltro, quelle che rientrino nella cosiddetta “responsabilità oggettiva”) debbano
essere valutate sulla base di tutti gli elementi probatori, inclusi quelli acquisiti all’atto del giudizio di
seconda istanza. Tuttavia, sarebbe davvero aberrante se si accedesse alla conclusione, secondo la
quale un atto, pur così grave, quale quello in esame, esattamente descritto, nel suo rapporto
ufficiale, dal direttore di gara (e che ha peraltro determinato gravi e documentate conseguenze
fisiche, ai danni del calciatore, sig. Antonio Insigne), debba produrre conseguenze disciplinari
soltanto a carico del diretto responsabile. A mero titolo indicativo, anche se obiettivamente odioso, si
considerino – a voler prescindere, per pura ipotesi scolastica, dall’evidente obbligo del ricorso al già
enunciato criterio analogico – quali conseguenze potrebbero scaturire dalla condivisione della tesi
(pur basata sulla già richiamata lacunosità della norma di riferimento del Codice di Giustizia
Sportiva) della società Mari F.C., ovvero se le aggressioni ai danni di calciatori antagonisti, da parte
di altri calciatori, prima dell’inizio di una gara, dovessero produrre conseguenze disciplinari soltanto
a carico dei singoli tesserati. Se così fosse, per limitarsi ad una sola considerazione, anch’essa
analogica, tutte le decisioni di infliggere gare perse ad entrambe le società, per “rissa generale”,
sarebbero state – e sarebbero in futuro, se dovessero verificarsi sgradevoli situazioni simili – prive di
fondamento giuridico-sportivo. Tanto premesso, questa C.D.T. giudica di non poter qualificare la
vicenda in esame quale “fatto di particolare tenuità” e di dover quindi confermare, anche per quel
che concerne il ricorso della società Mari F.C., l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare i reclami, riuniti per connessione oggettiva, delle società Ortese Calcio e Mari
F.C., in ordine alla gara, di cui all’epigrafe; dispone addebitarsi, sui conti delle società Ortese
Calcio e Mari F.C., la rispettiva tassa reclamo, non versata.
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