COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL TERZIGNO CALCIO – GARA REAL TERZIGNO CALCIO I CERCOLA CALCIO DEL 10.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL TERZIGNO CALCIO – GARA REAL TERZIGNO
CALCIO I CERCOLA CALCIO DEL 10.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE
NAPOLI
La C.D.T.; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva la
parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale
della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 37 del 14 marzo 2013, pag. 891, il Giudice Sportivo
Territoriale della medesima Delegazione Provinciale ha inflitto le seguenti sanzioni: a carico del
calciatore Annunziata Aniello, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara; a carico dei
calciatori Ambrosio Luigi, Avino Christian, Francese Felice e Rea Vincenzo, la sanzione della
squalifica per cinque giornate di gara. Invero, dalla documentazione in fascicolo, nonché
dall’audizione del direttore di gara e della società, non è emerso alcun presupposto per modificare le
decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, relative ai nominati tesserati. Deve ulteriormente
precisarsi che la società reclamante, che si era riservata, in sede di audizione, di presentare i referti
medici dei propri tesserati, non ha proceduto in tal senso, né ha prodotto altra eventuale
documentazione, idonea alla confutazione di quanto specificato nel referto arbitrale. Viceversa, per
quel che concerne la sanzione pecuniaria, deve sottolinearsi che, all’atto della sua audizione, il
direttore di gara, nel mentre ha ribadito le responsabilità dei calciatori, ha evidenziato il positivo
comportamento dell’allenatore e del capitano della società Real Terzigno (nonché del capitano della
società antagonista), in occasione della vicenda che ha determinato l’ammenda a carico della
società Real Terzigno. Questa C.D.T., di conseguenza, anche in ragione della quantificazione della
sanzione pecuniaria, che si appalesa sproporzionata, rispetto all’effettiva gravità degli eventi,
nonché per il positivo comportamento, già innanzi richiamato, giudica di ridurla da euro 400,00
complessivi (200,00 più 200,00) ad euro 100,00. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo della società Real Terzigno, di ridurre da euro 400,00 ad
euro 100,00 la sanzione pecuniaria a suo carico; di respingere nel resto; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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