COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL TERZIGNO CALCIO – GARA REAL TERZIGNO CALCIO I CERCOLA CALCIO DEL 10.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 26 Aprile 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL TERZIGNO CALCIO – GARA REAL TERZIGNO CALCIO I CERCOLA CALCIO DEL 10.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T.; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 37 del 14 marzo 2013, pag. 891, il Giudice Sportivo Territoriale della medesima Delegazione Provinciale ha inflitto le seguenti sanzioni: a carico del calciatore Annunziata Aniello, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara; a carico dei calciatori Ambrosio Luigi, Avino Christian, Francese Felice e Rea Vincenzo, la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara. Invero, dalla documentazione in fascicolo, nonché dall’audizione del direttore di gara e della società, non è emerso alcun presupposto per modificare le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, relative ai nominati tesserati. Deve ulteriormente precisarsi che la società reclamante, che si era riservata, in sede di audizione, di presentare i referti medici dei propri tesserati, non ha proceduto in tal senso, né ha prodotto altra eventuale documentazione, idonea alla confutazione di quanto specificato nel referto arbitrale. Viceversa, per quel che concerne la sanzione pecuniaria, deve sottolinearsi che, all’atto della sua audizione, il direttore di gara, nel mentre ha ribadito le responsabilità dei calciatori, ha evidenziato il positivo comportamento dell’allenatore e del capitano della società Real Terzigno (nonché del capitano della società antagonista), in occasione della vicenda che ha determinato l’ammenda a carico della società Real Terzigno. Questa C.D.T., di conseguenza, anche in ragione della quantificazione della sanzione pecuniaria, che si appalesa sproporzionata, rispetto all’effettiva gravità degli eventi, nonché per il positivo comportamento, già innanzi richiamato, giudica di ridurla da euro 400,00 complessivi (200,00 più 200,00) ad euro 100,00. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Real Terzigno, di ridurre da euro 400,00 ad euro 100,00 la sanzione pecuniaria a suo carico; di respingere nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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