COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA AURORA – VALTIDONE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA AURORA - VALTIDONE Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr 41 del 17/04/2013 ha esaminato il reclamo, pervenuto a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Aurora, con il quale si chiede l’applicazione dell’art. 17 comma 4) lett. c) C.G.S. per aver la Soc. Valtidone alterato la regolarità della gara schierando con il nr. 17 un calciatore che non figurava nella distinta in possesso della società reclamante consegnata dall’arbitro prima dell’inizio della gara. Inoltre, in tale distinta, la riga corrispondente risultava non compilata e lasciata in bianco. Rilevato che dagli atti ufficiali, e dal supplemento rilasciato dall’arbitro, la Soc. Valtidone ha consegnato al Direttore di gara una distinta riportante i nomi di 17 calciatori e che, prima che fosse espletato il “rito” dell’appello, vi era piena corrispondenza fra i nominativi in elenco, documenti dei tesserati e numero della maglia loro assegnata; Rilevato che, seppur dopo la sua originaria preparazione, sono state apportate delle modifiche a tale distinta e che, comunque, all’atto dell’appello è stata accertata la perfetta corrispondenza fra numero di maglia e il nominativo del calciatore inserito in distinta con il nr. 17 anche se di tali variazioni apportate non ne è stata data comunicazione alla società reclamante. Osserva questo G.S.: Va preliminarmente osservato che a norma dell’art. 71 delle NOIF l’arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Il Direttore di gara deve, altresì, provvedere ad identificarli in uno dei modi previsti dal regolamento. Nella gara in esame è stato certamente provato che sono scesi in campo i calciatori indicati nella relativa lista di gara così come dichiarato dall’arbitro nel suo supplemento richiesto da questo G.S.. E’ però doveroso precisare che anche in presenza di un caso di discrepanza sulla numerazione non si può automaticamente ritenere che una tale irregolarità possa viziare il regolare svolgimento della gara. Infatti, anche un’irregolare numerazione riportata nella lista di gara dovrà certamente essere sanzionata, ma tale irregolarità non può inficiare il risultato del campo trattandosi di adempimenti formali che rientrano nella previsione di cui all’art. 17 comma 6) C.G.S.. Altra e ben più autorevole giurisprudenza ha statuito che le irregolarità formali o sostanziali dell’ identificazione fatta dall’arbitro, se pur sussistenti, potranno avere conseguenze disciplinari, ma non possono viziare il risultato della gara a meno che all’ irregolare identificazione non si accompagnino l’allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona ovvero della partecipazione alla gara di un giocatore diverso da quello irregolarmente identificato ( C.A.F. C.U. nr. 30/C del 23/03/1984 ) . Nel caso di specie, in realtà, il calciatore è stato identificato dall’arbitro all’atto della identificazione ed era stato inserito in distinta con il nr 17, inoltre ulteriori accertamenti sono stati espletati da questo G.S. presso l’ufficio Tesseramenti del C.R.E.R. (circa la posizione del calciatore Sig Galelli Andrea nato il 11/10/1988 in distinta con il nr 17) e, pertanto, tale omissione nella distinta consegnata all’altra squadra non ha influito sulla regolarità della gara e né, tanto meno, ha alterato il potenziale agonistico schierato in campo dalla Soc. Valtidone. P.T.M. Delibera: di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Aurora, di omologare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: AURORA – VALTIDONE 1 – 3 di addebitare la tassa reclamo alla società Aurora; di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Valtidone Sig. Bollati Sergio ai sensi dell’art. 1 comma 1 ) C.G.S. in relazione al dispositivo di cui all’art. 17 comma 6 C.G.S. . fino al15/05/2013; di infliggere alla società Valtidone l’ammenda di euro 100,00 per errata compilazione dei dati in distinta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it