COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120 del 22.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: sig. Matteo DOZZI, Sig. Luca NONIS e A.S.D. CAMINO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120 del 22.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: sig. Matteo DOZZI, Sig. Luca NONIS e A.S.D. CAMINO Il deferimento. Con Racc. dd 29.01.2013, ritualmente inviata agli interessati, il Sostituto Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., i signori Matteo DOZZI, calciatore della società A.S.D. CAMINO per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, benché squalificato, la gara MANIAGO – CAMINO del 01/11/2012, valevole per i quarti di finale della Coppa Regione 2012/2013 per le Società di 1^ Categoria, nelle fila della società A.S.D. CAMINO e Luca NONIS, dirigente della società A.S.D. CAMINO, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61 comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. perché, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. CAMINO, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara MANIAGO – CAMINO del 1/11/2012, valevole per i quarti di finale della Coppa Regione 2012/2013 per Società di 1^ Categoria, con ciò permettendo al sig. Matteo DOZZI di giocare, sebbene squalificato; nonché la A.S.D. CAMINO per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, c. 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. come sopra indicate. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 18.04.2013. Il dibattimento. All'udienza del 18.04.2013, dinanzi alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno per i deferiti, i quali, ritualmente convocati, non sono comparsi all’audizione, né hanno fatto pervenire alla Commissione alcuno scritto difensivo a confutare i fatti dedotti dalla Procura Federale. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati formulava le seguenti richieste: - quanto al calciatore Matteo DOZZI 1 giornata di squalifica; - quanto al dirigente Luca NONIS, inibizione di mesi 1 (uno); - quanto alla A.S.D. CAMINO 1 punto di penalizzazione ed ammenda di euro 800,00. La motivazione. Il deferimento traeva origine dalla nota dd. 21.11.2012 inviata alla Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia LND in merito alla posizione irregolare del calciatore Matteo DOZZI, tesserato per la società A.S.D. CAMINO e già oggetto di reclamo al G.S. presentato da altra società, dichiarato inammissibile perché proposto oltre i termini procedurali abbreviati. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati. Effettivamente il calciatore Matteo DOZZI è stato impiegato dalla A.S.D. CAMINO nella gara di Coppa Regione di 1^ Categoria dd. 1/11/2011 contro la ASD Maniago nonostante lo stesso risultasse in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica della giornata inflittagli dal G.S. per recidività in ammonizioni (2^ ammonizione cumulata nella Gara di Coppa Regione 2012/2013 Camino-Calcio Bannia del 26/09/2012, valida per gli ottavi di finale di Coppa Regione ed espressamente riportata nel C.U. n. 31 del 2.10.2012 del C.R. del Friuli Venezia Giulia). Lo stesso sig. DOZZI risultava inserito (come vicecapitano) nell’elenco in distinta della partita in questione dal dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. CAMINO, sig. Luca NONIS, che con la sottoscrizione della lista certificava altresì le regolarità della posizione del calciatore dell’A.S.D. CAMINO. In base all’esame della documentazione prodotta il fatto contestato è pertanto pienamente comprovato ed è assolutamente pacifico integrando per il sig. Matteo DOZZI la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, benché squalificato. Per parte sua, il sig. Luca NONIS quale dirigente accompagnatore del A.S.D. CAMINO attestava la regolarità della partecipazione dei calciatori della sua squadra, ivi incluso il calciatore Matteo DOZZI, che invece era squalificato giusta C.U. n. 31 del 2/10/2012 riguardante proprio la precedente gara di Coppa Regione di 1^ Categoria. Correttamente, inoltre, il Giudice Sportivo Territoriale aveva rilevato l’inammissibilità del reclamo proposto dall’A.S.D. MANIAGO in merito alla gara succitata, poiché tale reclamo – con le relative motivazioni - era stato inviato al G.S.T. a mezzo di raccomandata spedita solamente in data 6.11.2012, mentre i termini perentori per tale reclamo, giusto disposto di cui al C.U. n. 44 /A della F.I.G.C. richiedevano che tale comunicazione giungesse entro le ore 12 del giorno successivo a quello dell’effettuazione della gara, pertanto il 2.11.2012. Contestualmente, il G.S.T. trasmetteva gli atti alla Procura Federale relativamente all’analisi del merito del reclamo per quanto “in più” dovesse praticarsi: da ciò il presente deferimento. Ciò detto, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. giudica corretta la qualificazione dei fatti e ritiene congrue le richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale, sia per quanto riguarda la posizione del calciatore che ha partecipato irregolarmente alla gara di Coppa Regione in quanto squalificato, che per quanto riguarda il tesserato Luca NONIS, dirigente dell’A.S.D. CAMINO, che ha sottoscritto la distinta del calciatori partecipanti alla citata gara, senza svolgere le opportune verifiche. Lo stesso dicasi in merito alla responsabilità oggettiva della società A.S.D. CAMINO, limitatamente all’ammenda. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG, dispone: 1) al calciatore Matteo DOZZI la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata; 2) al Sig. Luca NONIS, la sanzione della inibizione mesi 1 (uno); 3) a carico della società ASD CAMINO, a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00); Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it