COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122 del 26.04.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 13/04/2013 TRIESTE CALCIO – BUTTRIO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122 del 26.04.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 13/04/2013 TRIESTE CALCIO – BUTTRIO PREMESSA La gara A.S.D. TRIESTE CALCIO - A.S.D. BUTTRIO (in programma a Trieste il 13.04.2013 e valevole per l’11^ giornata del girone di ritorno del Campionato di Promozione 2012/2013, Girone “B”) non è stata portata regolarmente a termine, in quanto dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra del Trieste Calcio avvenuta al 35’ della ripresa e contestata dalla compagine avversaria, un calciatore dell’A.S.D. Buttrio veniva espulso e quattro calciatori della stessa società abbandonavano il campo, di loro iniziativa, in segno di protesta nei confronti dell’arbitro. Poiché la squadra dell’A.S.D. Buttrio rimaneva con solo sei calciatori sul terreno di gioco, meno del minimo previsto dalla regola 3 del Giuoco del Calcio (sette calciatori), la gara non poteva più proseguire e l’arbitro, al 43’ del secondo tempo, dopo aver atteso circa otto minuti, la sospendeva sul risultato di 3-2 a favore della squadra del Trieste Calcio. Questo Giudice Sportivo Territoriale, nella seduta del 16.04.2013, decideva di soprassedere da ogni decisione in merito alla suindicata gara al fine di poter espletare accertamenti ed adottava i provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati resisi responsabili di infrazioni in occasione della gara stessa, provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 118 del 18.04.2013. I FATTI E GLI ACCERTAMENTI Dai rapporti dell’arbitro e dei suoi due assistenti e da quanto dichiarato dall’arbitro nel corso della sua audizione, avvenuta il 23.04.2013, è emerso quanto segue. La gara, fino al 35’ del secondo tempo, era stata caratterizzata da agonismo da parte dei partecipanti, ma non da episodi disciplinarmente rilevanti. Sono risultati infatti ammoniti tre calciatori, di cui due per gioco scorretto ed uno per fallo di mani. Al 35’ della ripresa, la squadra del Trieste Calcio realizzava la terza rete (quella del vantaggio sugli avversari, portandosi sul 3-2 a proprio favore), rete che veniva giudicata regolare a tutti gli effetti dall’arbitro (di seguito d.d.g.) e dai suoi due assistenti, non essendo stata ravvisata dagli stessi alcuna irregolarità nell’azione che aveva portato a tale segnatura. Dopo la convalida di tale rete, tre calciatori della Soc. Buttrio protestavano nei confronti dell’arbitro in quanto eccepivano che un avversario aveva tenuto un comportamento antisportivo nell’occasione della rete stessa poiché avrebbe - secondo quanto dagli stessi addotto e riportato dal d.d.g. - ingannato la loro difesa dicendo “lascia” e propiziato in tal modo la realizzazione del gol. I medesimi chiedevano, pertanto al d.d.g. che l’avversario fosse ammonito e che la rete venisse annullata. Su precisa domanda di questo Giudice Sportivo, l’arbitro, durante l’audizione, ribadiva che né lui né i suoi collaboratori avevano ravvisato alcuna irregolarità nell’occasione della terza rete realizzata dalla squadra del Trieste Calcio al 35’ del 2^ tempo, motivo per cui la rete stessa era stata convalidata; l’arbitro dichiarava, altresì, che, nella circostanza dell’azione che aveva portato al terzo gol della squadra del Trieste Calcio, era in posizione ottimale per valutare ogni aspetto dell’azione stessa. Quando il d.d.g. era già a centrocampo e stava annotando sul proprio taccuino la rete appena segnata, interveniva anche il capitano del Buttrio, al quale veniva spiegato che non c’era stato alcun comportamento antisportivo da parte dei calciatori avversari nell’occasione della rete stessa. Nel mentre il d.d.g. stava riponendo il taccuino in tasca e stava per far riprendere il gioco, lo stesso cominciava a sentire il sig. Fedele Adriano (che era posizionato al di fuori della rete di recinzione del campo e che conosceva per aver già arbitrato il Buttrio), il quale invitava i propri calciatori a lasciare il terreno di gioco in segno di protesta per la rete appena convalidata. In tale circostanza, soltanto il n. 5 del Buttrio, FELSEL Mubarak (che era posizionato in quel momento davanti alla sua area di rigore), manifestava la propria intenzione ad abbandonare il campo ed invitava anche i compagni a fare lo stesso. Nonostante tale situazione venutasi a creare sul terreno di gioco, il d.d.g. riusciva a riprendere il gioco in quanto la protesta, inizialmente, non era plateale. Trascorsi pochi istanti dalla ripresa del gioco (5-10 secondi), il d.d.g. sentiva il n. 13 del Buttrio, ZENJILI Almin, pronunciare espressioni irriguardose nei riguardi della terna arbitrale, motivo per cui lo espelleva. Dopo l’espulsione dello Zenjili, le proteste divenivano più insistenti; lo Zenjili (n. 13 ed espulso) ed il Felsel (n. 5) si toglievano la maglia, abbandonavano il terreno di gioco e si posizionavano appena al di fuori del terreno stesso, ad una decina di metri dall’entrata degli spogliatoi, da dove incitavano i compagni a seguirli. A questo punto anche il n. 6, YOUMBI FOMO Herve, il n. 9, AMANKWAA Godfred ed il n. 14, BUAH BISMARK Smart abbandonavano il terreno di gioco (il n. 6 ed il n. 9 togliendosi anch’essi la maglia) in segno di protesta. Rimanevano sul campo soltanto sei calciatori del Buttrio, in numero quindi non sufficiente per poter riprendere il gioco. A questo punto l’allenatore della squadra del Buttrio, sig. COLLAVIZZA Paolo si avviava verso la zona degli spogliatoi dove si trovavano i cinque calciatori che erano usciti dal terreno di gioco (di cui uno a seguito di espulsione) per cercare di ripristinare le condizioni per poter riprendere il gioco; dopo qualche istante, il n. 14, Buah Bismark Smart ritornava sul terreno di gioco e arrivava quasi fino al centro del campo; veniva però seguito dal n. 5, Felsel Mubarak (in ciabatte e senza maglia), il quale, dopo averlo raggiunto, lo trascinava per il braccio definitivamente fuori dal terreno di gioco. Sia il sig. Collavizza, sia gli altri sei calciatori del Buttrio in campo, tra cui il capitano, volevano riprendere il gioco. Giunti al 43’ del 2° tempo (dopo circa otto minuti di interruzione del gioco), e poiché la Soc. Buttrio non poteva disporre di almeno sette calciatori in campo (dopo l’espulsione del n. 13 e l’abbandono dei quattro suindicati) l’arbitro sospendeva la gara. Secondo quanto rapportato dall’assistente dell’arbitro n. 2, il sig. Fedele Adriano (che era squalificato fino al 25 giugno 2013, come da C.U. n. 82 del 24.01.2013), dal momento della convalida della rete segnata al 35’ del 2° tempo dal Trieste Calcio e fino al momento in cui veniva sospeso l’incontro (43’ della ripresa) inveiva, dall’esterno del terreno di gioco, contro la terna arbitrale incitando i calciatori del Buttrio a lasciare il campo; inizialmente il sig. Fedele aveva chiamato per nome il n. 5 Felsel Mubarak ed il n. 6 Youmbi Fomo Herve e poi si era rivolto a tutta la squadra, urlando frasi irriguardose; aveva persistito in tale comportamento, come detto, fino al momento della sospensione della gara per mancanza del numero minimo di calciatori in campo da parte della Soc. Buttrio. Nel mentre gli ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi venivano insultati dai calciatori della squadra ospite, presumibilmente – secondo il d.d.g. - da quelli che avevano abbandonato il terreno di gioco in segno di protesta. La terna arbitrale rimaneva negli spogliatoi per circa un’ora dopo la sospensione della gara, ma non per problemi connessi ai fatti verificatisi, ma per discutere con l’osservatore arbitrale presente all’incontro; inoltre anche perché lo spogliatoio era piccolo e c’era soltanto una doccia a disposizione del d.d.g. e dei suoi due assistenti. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI Dall’esame dei rapporti degli ufficiali di gara e da quanto riferito e confermato dall’arbitro nel corso dell’audizione, la rete, realizzata al 35’ del 2° tempo da parte dell’A.S.D. Trieste Calcio, era stata regolare, non essendo stata riscontrata dalla terna, nell’azione che aveva portato a tale segnatura, alcuna infrazione e pertanto la rete stessa era stata convalidata. Si pone all’attenzione che, nella fattispecie di cui trattasi, la decisione arbitrale consistente nella convalida della detta rete è insindacabile e non può essere oggetto di esame da parte degli organi di giustizia sportiva, poiché essi non hanno il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche e disciplinari adottate dall'arbitro in campo a meno che quest'ultimo, nel proprio rapporto o successivamente non ammetta di aver compiuto un errore tecnico; pertanto, soltanto nel caso che l’arbitro ammetta di essere incorso in errore tecnico (e questo non è il caso che ci occupa) il Giudice sportivo, nel prendere atto dell’errore stesso e dopo averlo valutato, può entrare nel merito della questione ed invalida la gara qualora risulti che il citato errore abbia poi concretamente influito, con decisività, sullo svolgimento del giuoco e sul risultato finale. Quanto sopra è disciplinato dall’art. 29, punto 3, del C.G.S., che recita testualmente: “I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di Giuoco”. Si ricorda, altresì, che il rapporto dell’arbitro ed i relativi eventuali supplementi, per la posizione qualificata che l’ordinamento sportivo riserva ad essi (espressa disposizione di cui all’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva), costituiscono fonte di prova assoluta e privilegiata che non consente di mettere in discussione quanto descritto dal d.d.g. negli stessi e poi riferito, senza discordanze, nel corso dell’audizione. Lo stesso dicasi per i rapporti degli assistenti dell’arbitro. Dagli accertamenti è emerso che la detta rete, realizzata al 35’ del 2° tempo dall’A.S.D. Trieste Calcio, aveva suscitato delle proteste (non plateali) da parte di alcuni calciatori dell’A.S.D. Buttrio, proteste che sembravano essere state sedate dall’arbitro con le opportune spiegazioni, motivo per cui il gioco poteva riprendere (anche se soltanto per alcuni secondi); il tentativo del d.d.g. di riprendere il gioco non aveva però successo a causa del comportamento irriguardoso posto in essere, in quegli istanti, dal calciatore n. 13 dell’A.S.D. Buttrio, Zenjili Almin, che veniva espulso; la situazione non si normalizzava più perché lo Zenjili stesso, nel mentre si avviava verso gli spogliatoi, ed il numero 5, Felsel Mubarak, che lo aveva subito seguito spontaneamente verso l’uscita del campo, esortavano i compagni a lasciare il terreno di gioco; inoltre, contemporaneamente, anche il sig. Fedele Adriano (dall’esterno del terreno di gioco, in quanto squalificato) invitava ripetutamente ed insistentemente i calciatori della predetta società a lasciare il campo. Non si può che osservare che tali inviti ad abbandonare il campo, rivolti dai predetti tesserati ai calciatori del Buttrio, non potevano che essere finalizzati a far sì che la gara non potesse più proseguire e concludersi regolarmente. Dopo l’abbandono del campo da parte del n. 13 Zenjili e del n. 5 Felsel, gli stessi venivano seguiti, in segno di protesta per la decisione arbitrale, dai numeri 6, 9 e 14 dell’A.S.D. Buttrio e cioè rispettivamente da Youmbo Fomo Herve, Amankwaa Godfred e Buah Bismark Smart. La squadra del Buttrio rimaneva così in campo con soltanto sei uomini e quindi impossibilitata a riprendere il gioco. Senza dubbio devono essere considerati apprezzabili i comportamenti dell’allenatore dell’A.S.D. Buttrio, sig. Collavizza Paolo, che era andato – secondo quanto riferito dal d.d.g. – nei pressi degli spogliatoi per tentare di porre un qualche rimedio alla situazione e del capitano dell’A.S.D. Buttrio, Meroi Lorenzo, che cercava di tranquillizzare i propri compagni rimasti sul terreno di gioco. Si registrava poi il rientro momentaneo sul terreno di gioco da parte del n. 14 Buah Bismark Smart, il quale, dopo essere giunto fino quasi al centro del campo, veniva raggiunto dal n. 5 Felsel Mubarak e trascinato per un braccio nuovamente fuori dal campo. Arrivati al 43’ del 2° tempo e verificata l’impossibilità di riprendere il gioco in quanto la squadra del Buttrio disponeva di solo sei calciatori in campo, il d.d.g. sospendeva l’incontro. Tutto ciò premesso, non si può non portare all’attenzione l’art. 1 del C.G.S. che recita: “Le società. i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.” L’art. 73 delle N.O.I.F., che disciplina il comportamento che devono tenere i calciatori, al punto 3, stabilisce poi che “non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti”. Nella circostanza in esame, oltre ai calciatori che avevano abbandonato il terreno di gioco di loro iniziativa ed in segno di protesta verso l’arbitro, disattendendo le suindicate norme (calciatori peraltro già sanzionati disciplinarmente, come da C.U. n. 118 del 18.04.2013 del C.R. Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND), anche la società A.S.D. Buttrio deve considerarsi oggettivamente responsabile dei fatti e della situazione verificatisi dopo il 35’ del 2° tempo che hanno poi impedito la regolare conclusione della gara; è stato, inoltre, disatteso nella circostanza l’art. 53, punto 1, delle N.O.I.F., in base al quale le Società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. A seguito della contestazione inscenata dai cinque calciatori (fra cui uno espulso) che hanno poi abbandonato il campo, di loro iniziativa, la società non è riuscita a sedare la protesta espressa dai citati propri tesserati nei confronti dell’arbitro ed a consentire la prosecuzione della gara, non avendo garantito in campo il numero minimo di partecipanti al gioco. Non si può non rilevare, inoltre, che alcuni dei suddetti calciatori, usciti dal terreno di gioco, ed in principal modo il n. 5 ed il n. 13, (unitamente al sig. Fedele Adriano, dall’esterno), nell’incitare gli altri compagni ad abbandonare il campo, non si sono limitati soltanto ad esternare in tal modo la loro protesta verso il d.d.g., ma hanno anche manifestato, con il detto comportamento (e soprattutto quando il n. 5 Felsel era rientrato in campo ed aveva trascinato fuori dal terreno di gioco il n. 14 Buah Bismark), che la loro volontà era anche quella di impedire che la gara potesse proseguire; hanno quindi posto la loro società nella condizione di dover rinunciare alla prosecuzione dell’incontro, essendo rimasta in campo con meno di sette partecipanti al gioco. Sulla base di quanto suesposto trovano quindi applicazione nei confronti dell’A.S.D. Buttrio l’art. 17, punto 1, del C.G.S. che prevede la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, in quanto oggettivamente responsabile dei sopradescritti fatti e situazioni che hanno impedito la regolare prosecuzione e conclusione della gara, e l’art. 53, punti 2 e 7, delle NOIF che prevedono, altresì, rispettivamente un punto di penalizzazione e la sanzione pecuniaria (stabilita dalla L.N.D. con proprio comunicato ufficiale n. 1 del 02.07.2012 per aver disatteso l’obbligo di far concludere alla propria squadra la citata gara già iniziata. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE delibera: nei confronti della Soc. A.S.D. BUTTRIO: - la punizione sportiva della perdita della gara TRIESTE CALCIO – BUTTRIO, valevole per il Campionato di Promozione, Girone “B”, con il punteggio di 0 – 3, ai sensi dell’art. 17, punti 1 e 4, lett. b), del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2 del C.G.S. e dell’art. 4, punto 2, del C. G.S.; - la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell’art. 53, punto 2, delle NOIF e dell’art. 18, punto 1, lett. g) del C.G.S.; - l’ammenda di € 500,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S., dell’art. 53, punto 7, delle NOIF e del C.U. n. 1 del 2.7.2012 della Lega Nazionale Dilettanti (pag. 42).
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