COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE FERRAIOLI MATTIA FINO AL 30.3.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 185 DEL 28.3.2013 (Gara: LA SABINA – VIGILI URBANI ROMA del 23.3.2013 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
FINO AL 30.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE FERRAIOLI MATTIA FINO AL 30.3.2014
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 185
DEL 28.3.2013
(Gara: LA SABINA – VIGILI URBANI ROMA del 23.3.2013 – Campionato Jun. Reg. B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società LA SABINA in opposizione alla decisione del Giudice
di prima istanza, sostiene che il calciatore FERRAIOLI – a fine gara – avrebbe colpito l’arbitro con
un calcio del tutto involontariamente, rincorrendolo per protestare;
letti gli atti ufficiali, dai quali si evince che alla fine dell’incontro il FERRAIOLI colpiva con un calcio
l’arbitro ad una gamba in maniera furtiva, comportamento che non gli ha evitato di essere
identificato;
avuto riguardo, peraltro, che con lo stesso colpo il citato calciatore ha attinto anche un avversario,
per cui la meccanica dell’episodio presenta elementi di non netta evidenza, circa i suoi esiti, talchè
le lamentele della ricorrente offrono margini di ridimensionamento, questa Commissione, tenuto
anche conto di casi analoghi a quello in esame,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società LA SABINA e, quindi, di ridurre la squalifica al
calciatore FERRAIOLI MATTIA al 30.9.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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