COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 19.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BATTILANA ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 185 DEL 28.3.2013 (Gara: FORTITUDO CALCIO – JUNIOR PORTUENSE del 24.3.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 19.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BATTILANA ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 185 DEL 28.3.2013 (Gara: FORTITUDO CALCIO – JUNIOR PORTUENSE del 24.3.2013 – Campionato I Categoria) La Società JUNIOR PORTUENSE, con il reclamo in epigrafe, contesta l’entità della sanzione irrogata al suo tesserato BATTILANA e afferma che il suddetto ha effettivamente risposto, in modo esagerato, agli insulti ripetutamente contro di lui pronunciati dai sostenitori della squadra avversaria, e all’aggressione compiuta , a fine gara, da giocatori avversari. Sottolinea, a sua difesa, la Società JUNIOR PORTUENSE, come, oltre ai cori ingiuriosi riferiti alla madre del BATTILANA, ad aggravare la situazione di tensione in campo, sia stato l’atteggiamento tenuto dall’assistente di parte della FORTITUDO CALCIO ROMA, che si rivolgeva al BATTILANA con frasi irriguardose, successivamente scagliandogli contro il proprio cellulare e la bandierina in suo possesso. Non soddisfatta di tale comportamento oltraggioso, la Società avversaria – di cui nessun dirigente in precedenza era intervenuto per far cessare gli insulti provenienti dalle tribune, a detta della ricorrente – continuava a rendere incandescente la situazione, in quanto alcuni suoi giocatori, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, aggredivano vigliaccamente il BATTILANA, che era costretto a difendersi. Questa Commissione, alla luce del rapporto arbitrale, in cui gli accadimenti sono chiaramente descritti, ritiene profondamente negativo il comportamento del calciatore BATTILANA ANDREA, in quanto i gesti di scherno verso il pubblico dallo stesso compiuti, non possono essere in alcun modo consentiti ad un atleta in campo, seppur oggetto di pesanti provocazioni. Parimenti, non possono essere accettati i comportamenti violenti che hanno dato origine alla colluttazione di fine gara tra il BATTILANA e i calciatori avversari, peraltro opportunamente sanzionati dal Giudice Sportivo di prime cure. Per quanto precede, si ritiene che la sanzione inflitta al calciatore BATTILANA sia del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal citato calciatore al termine dell’incontro e, conseguentemente, le motivazioni addotte dalla reclamante non sono condivisibili da questa Commissione Giudicante. Detto ciò, DELIBERA Di respingere il reclamo e, pertanto, conferma la squalifica fino al 10.5.2013 a carico del calciatore BATTILANA ANDREA. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it