COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL 14.3.2013 (Gara: FIUMICINO – SETTEBAGNI del 23.2.2013 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 201/LND del 24/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL 14.3.2013 (Gara: FIUMICINO – SETTEBAGNI del 23.2.2013 - Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la Società FIUMICINO, sia in sede di reclamo che nell’audizione, ha tenuto ad evidenziare che non sono stati chiari i motivi per cui l’arbitro ha sospeso definitivamente l’incontro, riconducendo la causa ad una “fantomatica rissa “ della quale non riesce a comprendere le persone coinvolte, essendo stati squalificati solo 3 tesserati, numero assai esiguo per concretizzare una rissa. La ricorrente pone in evidenza la circostanza che l’arbitro abbia sospeso l’incontro, solo dopo essersi consultato con l’assistente di parte della oscietà SETTEBAGNI. Il lancio poi di contenitori di plastiva è avvenuto dopo il triplice fischio di chiusura al che sembra strano che l’arbitro possa averne individuati i responsabili del FIUMICINO, stante la preenza di una rete di ombreggiamento che ne avrebbe ostacolato seriamente la visuale. L’arbitro non ha tra l’altro convocato i capitani per comunicare la decisione presa, per cui ritiene la ricorrente che esistono motivi per un accoglimento del ricorso, tendente ad ottenere la ripetizione dell’incontro. Questo Organo di Giustizia Sportiva, ha valutato con attenzione, tutti i dettagli e le lamentele avanzate dalla ricorrente, e si è reso conto che, al di là di tutti gli aspetti disciplinari assunti in campo dal direttore di gara, tra l’altro già sanzionati, l’aspetto fondamentale che ha determinato per l’arbitro la sospensione anticipata dell’incontro, è relativo essenzialmente all’ingresso in campo di un sostenitore del FIUMICINO, il quale colpiva con violenti pugni al viso alcuni calciatori ospiti, e rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive e minacciose. Nel mentre, da dietro le panchine, venivano lanciati da sostenitori locali, due vasi di fiori di plastica pieni di terra che colpivano uno l’allenatore e l’altro il calciatore n. 10 del SETTEBAGNI. E’ a questo punto che l’arbitro ha ritenuto che non esistevano più le condizioni necessarie, a causa di tali deprecabili comportamenti, per proseguire una direzione arbitrale serena e tranquilla. Detto tutto ciò, questa Commissione ritiene che, aldilà delle articolate deduzioni a difesa presentate dalla Società FIUMICINO, non ci siano margini di accoglimento della istanza di ripetizione dell’incontro. Conseguentemente questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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