COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 24.04.2013 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: PIETRA LIGURE 1956 – S.S.D. CARLIN’S BOYS terminata con il risultato di 2 – 0 del 20.04.2013

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 24.04.2013 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: PIETRA LIGURE 1956 - S.S.D. CARLIN'S BOYS terminata con il risultato di 2 - 0 del 20.04.2013 Il Giudice Sportivo Premesso che in relazione alla gara a margine, disputata in data 20.04.2013, terminata con il risultato di 2 - 0, in favore della società Pietra Ligure 1956, è stato presentato preannuncio di reclamo da parte della società Carlin's Boys in data 21 aprile 2013; Considerato che i termini per proporre reclamo relativi alle ultime quattro giornate del campionato regionale allievi sono abbreviati così come disposto dal C.U. n. 119/A della F.I.G.C.; Ritenuto che, nel caso di specie il reclamo non è pervenuto a questo Giudice nei termini previsti, visto il precedente relativo alla gara San Cipriano - Vado C.U. del 11.03.2010; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile. Ordina incamerarsi la relativa tassa. Gara: PIETRA LIGURE 1956 - S.S.D. CARLIN'S BOYS terminata con il risultato di 2 - 0 del 20.04.2013 Il Giudice Sportivo Premesso che dalla documentazione in atti, in relazione alla gara a margine, emerge l'irregolarità in ordine alla posizione del calciatore BENSA Daniele, in quanto, lo stesso risulta squalificato per una gara, per recidiva in ammonizione (IV infrazione) come da C.U.n. 60 del 18.04.2013; P.Q.M. decreta la perdita della gara con il risultato di 0-3 in capo alla società Pietra Ligure 1956, la squalifica per il signor BENSA Daniele per due giornate, nonché l'inibizione sino al giorno 01 maggio 2013 a carico del signor BENSA Paolo in qualità di Dirigente Accompagnatore.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it