COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento del Procuratore Federale – datato 04.04.2013 – a carico di: – TANO ESSAN PATRICK per violazione degli Artt. 1, comma I° e 10, comma II° del CGS in relazione all’art. 40, comma XI° bis, NOIF, per aver affermato di non essere stato tesserato per alcuna società esterna, contrariamente al vero, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2012/2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento del Procuratore Federale - datato 04.04.2013 - a carico di: - TANO ESSAN PATRICK per violazione degli Artt. 1, comma I° e 10, comma II° del CGS in relazione all'art. 40, comma XI° bis, NOIF, per aver affermato di non essere stato tesserato per alcuna società esterna, contrariamente al vero, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2012/2013. * * * * * La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, sentito il Rappresentate della Procura Federale, esaminata la memoria fatta pervenire dal deferito, preso atto che il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare al calciatore TANO ESSAN PATRICK, mesi sei di squalifica, in relazione alle violazioni contestate nell'atto di deferimento, OSSERVA il comportamento addebitato al calciatore TANO ESSAN PATRICK, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, in quanto risulta che il calciatore ha effettivamente giocato per la KOTA FOOTBAL CLUB e che quindi la dichiarazione dallo stesso dichiarata non è corretta. Emerge peraltro che tale dichiarazione può anche essere stato frutto di un errore, come affermato dal deferito. Alla luce delle suddette circostanze, deve dichiararsi la responsabilità del calciatore in ordine alle violazioni contestate nel deferimento, graduando la sanzione in relazione alla effettiva portata di tale comportamento. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione disciplinare, COMMINA al calciatore TANO ESSAN PATRICK, per tre mesi di squalifica. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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