COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società ASD ROZZANO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. Gir. ED gara del 11-04-2013 tra ASD Rozzano Calcio / Trezzano C.U. n. 60 del CRL datato 18-04-2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società ASD ROZZANO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. Gir. ED gara del 11-04-2013 tra ASD Rozzano Calcio / Trezzano C.U. n. 60 del CRL datato 18-04-2013. La società ASD ROZZANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica al giocatore D'AUSILIO GUADAGNO Michele , per tre gare e all'allenatore ASTA Antonio, sino al 15.05.2013 nonché la sanzione dell'ammenda di euro 80,00 per frasi minacciose di un proprio sostenitore nei confronti dell'arbitro, lamentando che le sanzioni sarebbero eccessive rispetto ai fatti così come realmente accaduti. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva. Il reclamo non merita accoglimento. Dal rapporto arbitrale – fonte primaria e privilegiata di prova – emerge con tutta chiarezza che il calciatore D'AUSILIO GUADAGNO Michele ha proferito un'esclamazione offensiva reagiva spintonando un avversario cercando pii di avvicinarsi al direttore di gara con fare minaccioso (solo l'intervento dei compagni lo faceva desistere) mentre l'allenatore sig. ASTA Antonio rivolgeva all'arbitro ripetuti epiteti irriguardosi. Alla luce di quanto esposto, anche secondo i criteri adottati abitualmente da questa Commissione, entrambe le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo meritano di essere confermate. Quanto invece all'ammenda di euro 80,00, l'impugnativa in merito alla stessa è da ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 45 comma 3 lettera d) CGS. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo presentato, conferma la delibera del Giudice Sportivo e dichiara inammissibile il ricorso relativo all'ammenda di euro 80,00. Dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it