COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società BELGIOIOSO CONSTANTES Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 16-03-2013 tra Carpianese / Belgioioso Constantes C.U. n. 35 della delegazione di Lodi datato 28-03-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo società BELGIOIOSO CONSTANTES Camp. Juniores Prov. Gir. A
Gara del 16-03-2013 tra Carpianese / Belgioioso Constantes
C.U. n. 35 della delegazione di Lodi datato 28-03-2013
La società BELGIOIOSO CONSTANTES ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato l'ammenda di euro 150,00 per abbandono del terreno di gioco, lamentando che la partita sia stata sospesa per decisione dell'arbitro e non per abbandono del campo da parte dei calciatori della reclamante.
Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva : l'arbitro sentito a chiarimenti sull'accaduto, conferma pienamente che la gara è stata sospesa solo ed esclusivamente in conseguenza dell'abbandono del terreno di gioco da parte dei giocatori della BELGIOIOSO CONSTANTES.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo presentato e conferma l'ammenda di euro 150,00 a carico della reclamante.
Dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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