COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo AS TICINIA ROBECCHETTO Camp. Allievi Prov. Gir. C gara del 27-04-2013 tra Castanese / AS Ticinia Robecchetto C.U. n. 42 della Delegazione di Legnano datato 18-04-2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo AS TICINIA ROBECCHETTO Camp. Allievi Prov. Gir. C
gara del 27-04-2013 tra Castanese / AS Ticinia Robecchetto
C.U. n. 42 della Delegazione di Legnano datato 18-04-2013.
La società AS TICINIA ROBECCHETTO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la perdita della gara a carico della stessa reclamante per aver impiegato il calciatore BALLACE Cristian in posizione irregolare.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal rapporto arbitrale della gara CASTANESE / ARCONATESE del 27.03.2013 emerge con tutta chiarezza che il calciatore Cristian BALLACE sia stato espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione, con il conseguente obbligo di scontare la giornata di squalifica durante la gara successiva, indipendentemente dalla pubblicazione della squalifica sul CU. Ed infatti la circostanza che la delibera del GS oggi impugnata sia stata pubblica solo sul CU n. 42 del 18.04.2013 non rileva ai fini della squalifica per la giornata successiva la gara del 27.03.2013. Di talché il giocatore BALLACE Cristian non sarebbe dovuto essere stato impiegato per la gara del 07.04.2013 per effetto dell'automatismo.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene di dover confermare la delibera del Giudice di Prime cure.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
il ricorso e conferma la delibera del GS.
Si dispone l’addebito della tassa se non già versata.
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