COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società FC GARLASCO ASD Camp. Allievi Prov Gir. A gara del 28-03-2013 tra FC Garlasco ASD / Gambolò C.U. n. 35 della Delegazione di Pavia datato 11-04-2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società FC GARLASCO ASD Camp. Allievi Prov Gir. A gara del 28-03-2013 tra FC Garlasco ASD / Gambolò C.U. n. 35 della Delegazione di Pavia datato 11-04-2013. La società FC GARLASCO ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore MASELLA Maurizio sino al 03.06.2013 ed il calciatore NICHELE William per quattro, lamentando che le sanzioni comminate sarebbero eccessive rispetto ai fatti così come realmente accaduti ed in particolare che le bestemmie proferite dall'allenatore sarebbero state riferite dagli spettatori. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrare - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - emerge come in effetti il calciatore NICHELI William ha effettivamente insultato l'arbitro appoggiando le mani sul suo petto, spingendolo. Per quanto concerne la posizione del tecnico sig. MASELLA Maurizio questi dopo essere stato espulso dal campo per comportamento scorretto, si posizionava sulle tribune insultando ripetutamente il direttore di gara. Alla luce di quanto sopra, in considerazione dell’orientamento di questa Commissione nonché considerando il comportamento posto in essere dal calciatore e dal tecnico la decisione del GS merita di essere confermata Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e conferma le decisioni del GS. Si dispone l’addebito della tassa se non versata.
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