COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo ASD MOZZATE CALCIO 1923 Camp. Promozione Gir. A gara del 07-04-2013 tra Morazzone / Mozzate C.U. n. 59 del CRL datato 11-04-2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo ASD MOZZATE CALCIO 1923 Camp. Promozione Gir. A
gara del 07-04-2013 tra Morazzone / Mozzate
C.U. n. 59 del CRL datato 11-04-2013.
La società ASD MOZZATE CALCIO 1923 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l’allenatore CRUCITTI Paolo sino al 22.05.2013, lamentando l’assenza di responsabilità in capo al medesimo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto il referto arbitrare, nonché sentito l’arbitro a chiarimenti, è emerso come, in effetti, il direttore di gara non conoscesse personalmente l’allenatore della ASD Mozzate Calcio, desumendo così per presunzioni l’identificazione del medesimo.
Alla luce di quanto sopra, non essendo concretamente provato come l’allenatore della ASD Mozzate fosse la persona che in effetti ingiuriava e minacciava l’arbitro, questa Commissione ritiene di poter accogliere il ricorso.
Tanto premesso e ritenuto,
ACCOGLIE
il ricorso ed annulla la squalifica comminata all’allenatore CRUCITTI Paolo.
Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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