COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società ASD IVECO SUZZARA Camp. 3° Categoria Gir. A gara del 7-04-2013 tra Iveco Suzzara / Lunetta C.U. n. 40 della Delegazione di Mantova datato 11-04-2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società ASD IVECO SUZZARA Camp. 3° Categoria Gir. A gara del 7-04-2013 tra Iveco Suzzara / Lunetta C.U. n. 40 della Delegazione di Mantova datato 11-04-2013. La società ASD IVECO SUZZARA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BALLETTA Claudio sino al 31.03.2014, lamentando come il medesimo non avesse afferrato al collo il direttore di gara, ma solo inveito nei confronti di quest’ultimo con gesti e parole. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrare - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - emerge come in effetti il calciatore BALLETTA Claudio, in seguito ad espulsione, abbia afferrato al collo il direttore di gara, facendolo indietreggiare di un metro, abbandonando il terreno di gioco solo grazie ai propri compagni. Tuttavia, pur riconoscendo il grave comportamento posto in essere dal calciatore, sicuramente da censurare, è evidente come non vi fosse l’intenzione di fare male al direttore di gara, né lo stesso riportava alcuna lesione o avvertiva dolore. Alla luce di quanto sopra, in considerazione dell’orientamento di questa Commissione nonché considerando il comportamento posto in essere dal calciatore quale eccesso di protesta - anche se scomposta - si ritiene opportuno ridurre la squalifica sino al 30.10.2013 Tanto premesso e ritenuto, RIDUCE la squalifica comminata al calciatore BALLETTA Claudio sino al 30.10.2013. Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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