COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 02.04.2013 a carico di BIANCHINI Claudio, per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS per aver tenuto un comportamento violento nei confronti di un calciatore minore; USC PINAROLESE, per violazione dell’Art. 4, comma I°, CGS a titolo di responsabilità diretta.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 02.04.2013 a carico di
BIANCHINI Claudio, per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS per aver tenuto un comportamento violento nei confronti di un calciatore minore;
USC PINAROLESE, per violazione dell’Art. 4, comma I°, CGS a titolo di responsabilità diretta.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti ed il rappresentante della Procura hanno chiesto ai sensi dell'Art. 23 del CGS di applicare al sig. BIANCHINI Claudio l’inibizione di sei mesi ed alla USC PINAROLESE la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00
Osserva
Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.
La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti
applica
al signor BIANCHINI Claudio l’inibizione di sei mesi ed alla USC PINAROLESE l'ammenda di Euro 200,00
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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