COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società ALCIONE Camp. Giovanissimi Reg. Gir. C Gara del 14-04-2013 tra Alcione / Pro Vigevano C.U. n. 60 del CRL datato 18-04-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/04/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società ALCIONE Camp. Giovanissimi Reg. Gir. C Gara del 14-04-2013 tra Alcione / Pro Vigevano C.U. n. 60 del CRL datato 18-04-2013 La società ALCIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica del calciatore SORESINI Marco per quattro gare, lamentando che il giocatore non avrebbe precedenti in tal senso; che il suo comportamento non aveva l'intenzione di procurare danni all'arbitro, il quale successivamente all'espulsione si è allontanato dal campo in buon ordine; e che ha manifestato le sue scuse per iscritto. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva. Indipendentemente dal comportamento tenuto successivamente all'espulsione e pur tenendo conto delle scuse espresse, l'atteggiamento tenuto sul terreno di gioco, ovvero l'aver bestemmiato dopo l'espulsione, aver tentato di aggredire l'arbitro nonché averlo gravemente offeso dopo l'uscita dal campo, giustifica ampiamente la decisione del GS. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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