COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 24/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AVIS ARCEVIA CABER AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AVIS ARCEVIA CABER/FANO CALCIO A 5 DEL 12.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 176 del 17.4.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 24/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AVIS ARCEVIA CABER AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AVIS ARCEVIA CABER/FANO CALCIO A 5 DEL 12.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 176 del 17.4.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore GARA Fabrizio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. AVIS Arcevia Caber, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione al minimo edittale della sanzione impugnata. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Gara Fabrizio responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse - reiterate offese nei confronti dell’arbitro - vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva; • ritenuto di dover determinare la pena, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate, come da dispositivo. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dell’A.S.D. AVIS Arcevia Caber e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore GARA Fabrizio a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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