COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 Del 25 Aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D. SELECAO SAN MARTINO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA FOSSALTESE – SELECAO S. MARTINO DEL 6.04.2013 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE “B” – 10^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 Del 25 Aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D. SELECAO SAN MARTINO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA FOSSALTESE - SELECAO S. MARTINO DEL 6.04.2013 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE “B” – 10^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti il referto di gara, osserva quanto segue. La ricorrente ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Muccillo Matteo per comportamento violento verso un calciatore avversario, sostenendo che il Muccillo ha avuto una reazione nei confronti del calciatore che aveva commesso ripetuti falli su di lui. Reazione che viene rappresentata non violenta e che si sarebbe concretizzata con un semplice gesto consistito nel voler mollare una schiaffo. Quanto riportato in ricorso non può essere preso in considerazione e, pertanto, il ricorso va rigettato. Il referto arbitrale, che è fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, del C.G.S. circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara, riporta in modo chiaro e preciso la condotta violenta tenuta dal Muccillo, che è consistita nel colpire intenzionalmente con un pugno l'avversario alla schiena provocandogli dolore, con l'aggravante che è avvenuta a gioco fermo. L'applicazione da parte del G.S. della sanzione minima prevista dall'art. 19, comma 4, lettera b) del C.G.S., non permette a questa Commissione Disciplinare di poter riconoscere riduzione alla squalifica. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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