COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 22.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 20/ 4/2013 PISCINESERIVA 1964 – ATLETICO GABETTO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 22.04.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 20/ 4/2013 PISCINESERIVA 1964 - ATLETICO GABETTO
La gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anzitempo
dall'arbitro.
Preliminarmente occorre rilevare che la società ATLETICO GABETTO a mezzo telegramma ha
preannunciato reclamo non provvedendo tuttavia al deposito dello stesso presso il Comitato
Regionale, nei tempi previsti dalla Delibera Federale inerente l'abbreviazione dei termini procedurali
dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.
Dall'esame quindi del referto arbitrale e del supplemento ad esso allegato si evince che al 20º
minuto del secondo tempo, allorché il risultato era di 1=0 a favore della società ospitante, mentre si
stava per effettuare una rimessa laterale scoppiava una furiosa rissa in tribuna tra i sostenitori
(genitori dei ragazzi) delle due squadre.
Immediatamente il giocatore nº 8 dell'Atl. Gabetto (FASANO FRANCESCO) si portava alla rete di
recinzione aggrappandosi alla stessa e minacciando i sostenitori avversari.
Altri giocatori della stessa squadra, più un paio della Piscineseriva, portatisi nei pressi della
recinzione, offendevano i tifosi avversari, mentre tutti gli altri giocatori della Piscineseriva tenevano
un comportamento collaborativo tentando di allontanare dalla recinzione e di calmare i giocatori
avversari più esagitati.
L'arbitro interrompeva momentaneamente la partita mentre gli animi in tribuna rimanevano tesi.
Dopo alcuni minuti l'arbitro invitava i capitani a richiamare i propri giocatori per portare a termine la
gara e mentre il capitano della Piscineseriva comunicava che i propri giocatori erano pronti in tal
senso, il capitano dell'Atl. Gabetto faceva presente che alcuni giocatori, in particolare il predetto
FASANO FRANCESCO ed in nº 6 BORRELLI LORIS più altri due non identificati, si erano
allontanati dal terreno di gioco perché " nervosi, traumatizzati e surriscaldati ... e,a suo dire, non più
in condizioni fisico-mentali per riprendere la partita".
A questo punto, in virtù delle affermazioni del capitano, l'arbitro al 25º minuto decretava la
sospensione definitiva dell'incontro.
Le motivazioni addotte dal capitano della società Atl. Gabetto si appalesano quanto mai pretestuose
e non possono giustificare la mancata prosecuzione della gara avvenuta quindi per esclusiva
responsabilità dei tesserati della società stessa che hanno abbandonato il terreno di gioco, mentre i
tesserati della controparte si sono adoperati per ricomporre la situazione.
Atteso pertanto quanto in premessa ed in applicazione dell'art. 17 comma 1 del Codice di Giustizia
Sportiva
SI DELIBERA
- di assegnare gara persa alla società Atletico Gabetto con il seguente risultato:
PISCINESERIVA = ATLETICO GABETTO 3=0
- si fa carico alla Società ATLETICO GABETTO, giusto il disposto dell’articolo 33/8 del C.G.S., della
tassa reclamo non versata.
- di riportare negli appositi paragrafi i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.