COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 23.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. REAL BOYS avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 44 dell’11/04/13 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara VILLARBASSE – REAL BOYS disputata il 7/04/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 23.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. REAL BOYS avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 44 dell’11/04/13 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara VILLARBASSE – REAL BOYS disputata il 7/04/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone H Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 12/04/13, la A.S.D. REAL BOYS contesta la squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore GIULIANO Andrea con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 44 dell’11/04/13 della Delegazione Provinciale di Torino per i fatti riportati dal direttore della gara VILLARBASSE – REAL BOYS disputata il 7/04/13 nell’ambito del Girone H del Campionato di Seconda Categoria. La società reclamante chiede una riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, attribuendo al direttore di gara la colpa di aver suscitato con il proprio atteggiamento la reazione sconsiderata del suddetto. L’arbitro, nel suo circostanziato supplemento di rapporto, riferisce che, al 20° del secondo tempo, il giocatore GIULIANO Andrea, capitano del REAL BOYS, a seguito della espulsione per doppia ammonizione del giocatore MEONI Andrea, si avvicinava a lui protestando vivacemente. Dopo avergli mostrato il secondo cartellino giallo (poiché era stato ammonito nel corso del primo tempo) procedeva alla sua espulsione. Lo stesso, invece di dirigersi verso gli spogliatoi, lo afferrava con forza per un braccio e gli urlava in faccia frasi minacciose ed ingiuriose. Nel frattempo si vedeva accerchiato da 7/8 giocatori compagni di squadra del GIULIANO che si univano alle vivaci contestazioni sul suo operato. La A.S.D. REAL BOYS, dopo aver sottolineato che l’elencazione dei fatti riportati dal Giudice Sportivo e desunte dal rapporto arbitrale appaiono sostanzialmente corrette, per sminuire la portata del comportamento del proprio giocatore, ritiene che la reazione messa in atto dal GIULIANO sia da attribuire alla esasperazione dell’atteggiamento del direttore di gara. La tesi difensiva della Società ricorrente non regge di fronte alla precisa descrizione dell’episodio effettuata dall’arbitro, il quale ha sottolineato come l’atteggiamento del giocatore GIULIANO Andrea, che per la sua qualifica di capitano avrebbe dovuto tenere un comportamento esemplare, abbia invece provocato le successive vivaci contestazioni avanzate da molti suoi compagni. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla A.S.D. REAL BOYS perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore GIULIANO Andrea.
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