COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 26.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor HOUNTANGNI EMERIC Fernand Junior, calciatore già tesserato per la Società A.S.D. DRUENTO 2004 per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 26.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor HOUNTANGNI EMERIC
Fernand Junior, calciatore già tesserato per la Società A.S.D. DRUENTO 2004 per rispondere
della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S. in relazione all’art. 40
comma 11 bis N.O.I.F.
Con atto del 15.1.2013 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig.
HOUNTANGNI EMERIC Fernand Junior per avere falsamente affermato di non essere stato
tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva
2012/2013 per la società A.S.D. DRUENTO 2004 senza averne titolo.
Il presente procedimento trae origine da una nota del 9.11.2012 con la quale il Segretario
dell’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. segnalava alla Procura Federale la revoca del tesseramento del
calciatore oggi deferito poiché, contrariamente a quanto dichiarato nella richiesta, la
documentazione proveniente dalla Federazione Ivoriana attestava che il medesimo era tesserato
fino al 30.9.2013 per la società TITO FOOTBALL CLUB DE GBOLOUVILLE.
Nel corso delle indagini effettuate dalla Procura Federale, veniva acquisita la documentazione utile
all’accertamento dei fatti.
Nella seduta del 19.4.2013, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Maurizio Goria in
rappresentanza della Procura Federale ed il sig. HOUNTANGNI EMERIC Fernand Junior
Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento
con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo tra il
rappresentante della Procura Federale ed il calciatore deferito per l’applicazione dell’inibizione per
mesi quattro a carico del sig. HOUNTANGNI EMERIC Fernand Junior
La sanzione indicata appare congrua alla gravità del fatto descritto nell’atto di deferimento.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, applica la sanzione della squalifica fino al 26 Agosto 2013 a carico
del sig. HOUNTANGNI EMERIC Fernand Junior.
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