COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 26.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD SAN GIACOMO CHIERI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 64 del 11.04.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ROERO CALCIO – SAN GIACOMO CHIERI disputata in data 07.04.2013, Campionato Promozione Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 26.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD SAN GIACOMO CHIERI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 64 del 11.04.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ROERO CALCIO – SAN GIACOMO CHIERI disputata in data 07.04.2013, Campionato Promozione Girone D Con ricorso inviato in data 11.04.2013, la Società ASD SAN GIACOMO CHIERI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato i propri calciatori TORTA e GAMBA con la squalifica rispettivamente per tre e due giornate per aver colpito un giocatore avversario e partecipato alla conseguente rissa. La Società ricorrente chiede l’annullamento delle sanzioni ovvero la riduzione del numero delle giornate di squalifica nonché dell’ammenda a carico della società. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva quanto segue. La società ricorrente contesta integralmente la ricostruzione dei fatti offerta dal direttore di gara evidenziando come i propri tesserati si siano limitati ad apprestare adeguata difesa a fronte della violenta aggressione portata da alcuni giocatori della squadra ospitante. La società ricorrente evidenzia a più riprese le indebite condotte perpetrate da tesserati della squadra avversaria. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti osservazioni. Il resoconto dei fatti fornito dal direttore di gara è preciso e dettagliato nel descrivere le condotte e nell’individuare alcuni dei responsabili dei censurabili fatti posti in essere al termine dell’incontro. Nel referto si rende conto di come l’aggressione sia stata portata dal giocatore Marchi appartenente alla società Roero Calcio. Si evidenzia come un dirigente della medesima società abbia tenuto un comportamento violento ed aggressivo. Difatti il Giudice Sportivo ha duramente sanzionato le condotte tenute dal giocatore e dal dirigente, infliggendo altresì un’ammenda alla società Roero Calcio a fronte della condotta dei propri tesserati. Con uguale puntualità il direttore di gara evidenzia come il giocatore aggredito (Torta Dominic) abbia reagito con violenza colpendo ripetutamente l’aggressore, in tal modo andando ben oltre i confini di una adeguata difesa. Anzi, la spropositata reazione del giocatore Torta ha dato origine ad una rissa alla quale hanno partecipato più giocatori, tra i quali il direttore di gara ha individuato il GAMBA Jonas, descrivendone la condotta ed i gesti violenti all’indirizzo degli avversari (calci e pugni). Non vi è pertanto alcun elemento che possa smentire anche solo in parte quanto evidenziato dal direttore di gara e, sminuire la gravità della condotta. Siamo pertanto al cospetto di un referto arbitrale pienamente attendibile e di una risposta sanzionatoria da parte del Giudice Sportivo equilibrata e proporzionata in tutte le sue componenti. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della ASD SAN GIACOMO CHIERI, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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