COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. LUDO – A.S.D. MATINO del 14 Aprile 2013 (Reclamo della A.S.D. MATINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori BRINDICCI Alessandro, DE MATTEIS Stefano, ROMANO Antonio, SCHIROSI Giuseppe, SERGI Andrea, TOMA Mattia e VITTORINI Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 18 Aprile 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. LUDO – A.S.D. MATINO del 14 Aprile 2013 (Reclamo della A.S.D. MATINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori BRINDICCI Alessandro, DE MATTEIS Stefano, ROMANO Antonio, SCHIROSI Giuseppe, SERGI Andrea, TOMA Mattia e VITTORINI Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 18 Aprile 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che il ricorso avverso la squalifica del calciatore VITTORINI Antonio non è reclamabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva; - considerato che il comportamento dei calciatori BRINDICCI Alessandro, DE MATTEIS Stefano, ROMANO Antonio, SCHIROSI Giuseppe, SERGI Andrea e TOMA Mattia (qualificabile quale condotta antisportiva nei confronti di calciatori avversari) può ritenersi adeguatamente punito con la squalifica di n. 2 giornate per ciascuno dei calciatori su citati (di cui 1 già scontata) P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta ai calciatori BRINDICCI Alessandro, DE MATTEIS Stefano, ROMANO Antonio, SCHIROSI Giuseppe, SERGI Andrea e TOMA Mattia (di cui 1 già scontata); - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it