COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: ASD Carmiano Galaxy – APD Giovantù Campi del 10.03.2013 Reclamo contestuale dell’ ASD Carmiano Galaxy e dell’APD Gioventù Campi del 19.03.2013, in opposizione ai provvedimenti a loro carico adottati dal Giudice Sportivo, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 42 del 14.03.2013 (perdita della gara con il punteggio di 3-0 a carico di entrambe le società; squalifica per otto gare effettive del calciatore CAMPILUNGO DANILO della Società ASD Carmiano Galaxy, ammenda di € 50,00 cadauna);

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: ASD Carmiano Galaxy – APD Giovantù Campi del 10.03.2013 Reclamo contestuale dell’ ASD Carmiano Galaxy e dell'APD Gioventù Campi del 19.03.2013, in opposizione ai provvedimenti a loro carico adottati dal Giudice Sportivo, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 42 del 14.03.2013 (perdita della gara con il punteggio di 3-0 a carico di entrambe le società; squalifica per otto gare effettive del calciatore CAMPILUNGO DANILO della Società ASD Carmiano Galaxy, ammenda di € 50,00 cadauna); Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Sentito l'Arbitro il quale ha reso supplemento di rapporto; premesso e considerato - che le reclamanti in data 19.03.2013 proponevano, con unico atto, reclamo avverso i provvedimenti a loro carico adottati dal Giudice Sportivo di Bari, pubblicati sul C.U. C.R. Puglia n. 42 del 14.03.2013; - che con nota racc. a/r del 25.03.2013, la Commissione Disciplinare Territoriale invitava entrambe le società a corrispondere, ai sensi degli artt. 46, co. 5 e 33, co. 8-9, C.G.S., la tassa reclamo o, in alternativa, ad autorizzare l'addebito sui rispettivi conti; - che tale invito veniva ottemperato dalla sola APD Gioventù Campi, la quale, con nota ricevuta il 04.04.2013, autorizzava l'addebito della tassa sul conto della Società; - che, viceversa, malgrado il sollecito del 08.04.2013, l’ASD Carmiano Galaxy non provvedeva a regolarizzare la propria posizione e che tanto rende irricevibile il reclamo proposto da detta Società; - che compete in tal caso alla Commissione il potere di liquidare le spese di procedura ex art. 33, co. 14, C.G.S.; - che a termini dell’art. 45, co. 3, lett. d), C.G.S. le ammende sino a € 50,00 non sono reclamabili dinanzi alla Commissione Disciplinare e, che, pertanto è inammissibile in parte qua il gravame proposto dall’APD Gioventù Campi; considerato, altresì, - che a seguito dell’istruttoria espletata, è emersa la responsabilità di entrambe le società nel determinare la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara, atteso che senza richiedere, né ottenere, il preventivo consenso del direttore di gara, sia i giocatori di riserva, che i dirigenti di entrambe le squadre, facevano il loro ingresso sul terreno di gioco, venendo tra di loro a diverbio in più zone dello stesso; - che la situazione diveniva, viepiù, ingestibile anche a seguito dell'ingresso sul terreno di gioco del pubblico di entrambe le Società che assisteva all'incontro; - che, tale stato di confusione vanificava i tentativi dell'arbitro di ripristinare una condizione idonea alla regolare prosecuzione della gara. Tutto quanto accertato e considerato, in accoglimento del reclamo proposto, DELIBERA 1. dichiararsi irricevibile il reclamo proposto dall’A.S.D. Carmiano Galaxy per violazione dell’art. 46, co. 5, C.G.S. in combinato disposto con l’art. 33, co. 8 e 9, C.G.S.; 2. per l’effetto, condannarsi l’A.S.D. Carmiano al pagamento della tassa ex art. 33, co. 14, C.G.S.; 3. dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dall’A.P.D. Gioventù Campi nella parte in cui chiede l’annullamento dell’ammenda di € 50,00 ed infondato nella restante parte; 4. per l'effetto, confermarsi la delibera adottata dal Giudice di prime cure, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 42 del 14.03.2013; addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell’A.P.D. Gioventù Campi ex art.33, co. 13, C.G
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