• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
Gara: ASD Carmiano Galaxy – APD Giovantù Campi del 10.03.2013
Reclamo contestuale dell’ ASD Carmiano Galaxy e dell’APD Gioventù Campi del 19.03.2013, in
opposizione ai provvedimenti a loro carico adottati dal Giudice Sportivo, di cui alla delibera
pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 42 del 14.03.2013 (perdita della gara con il
punteggio di 3-0 a carico di entrambe le società; squalifica per otto gare effettive del calciatore
CAMPILUNGO DANILO della Società ASD Carmiano Galaxy, ammenda di € 50,00 cadauna);
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
Gara: ASD Carmiano Galaxy – APD Giovantù Campi del 10.03.2013
Reclamo contestuale dell’ ASD Carmiano Galaxy e dell'APD Gioventù Campi del 19.03.2013, in
opposizione ai provvedimenti a loro carico adottati dal Giudice Sportivo, di cui alla delibera
pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 42 del 14.03.2013 (perdita della gara con il
punteggio di 3-0 a carico di entrambe le società; squalifica per otto gare effettive del calciatore
CAMPILUNGO DANILO della Società ASD Carmiano Galaxy, ammenda di € 50,00 cadauna);
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come proposto;
Sentito l'Arbitro il quale ha reso supplemento di rapporto;
premesso e considerato
- che le reclamanti in data 19.03.2013 proponevano, con unico atto, reclamo avverso i
provvedimenti a loro carico adottati dal Giudice Sportivo di Bari, pubblicati sul C.U. C.R. Puglia n.
42 del 14.03.2013;
- che con nota racc. a/r del 25.03.2013, la Commissione Disciplinare Territoriale invitava entrambe
le società a corrispondere, ai sensi degli artt. 46, co. 5 e 33, co. 8-9, C.G.S., la tassa reclamo o, in
alternativa, ad autorizzare l'addebito sui rispettivi conti;
- che tale invito veniva ottemperato dalla sola APD Gioventù Campi, la quale, con nota ricevuta il
04.04.2013, autorizzava l'addebito della tassa sul conto della Società;
- che, viceversa, malgrado il sollecito del 08.04.2013, l’ASD Carmiano Galaxy non provvedeva a
regolarizzare la propria posizione e che tanto rende irricevibile il reclamo proposto da detta
Società;
- che compete in tal caso alla Commissione il potere di liquidare le spese di procedura ex art. 33,
co. 14, C.G.S.;
- che a termini dell’art. 45, co. 3, lett. d), C.G.S. le ammende sino a € 50,00 non sono reclamabili
dinanzi alla Commissione Disciplinare e, che, pertanto è inammissibile in parte qua il gravame
proposto dall’APD Gioventù Campi;
considerato, altresì,
- che a seguito dell’istruttoria espletata, è emersa la responsabilità di entrambe le società nel
determinare la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara, atteso che senza
richiedere, né ottenere, il preventivo consenso del direttore di gara, sia i giocatori di riserva, che i
dirigenti di entrambe le squadre, facevano il loro ingresso sul terreno di gioco, venendo tra di loro a
diverbio in più zone dello stesso;
- che la situazione diveniva, viepiù, ingestibile anche a seguito dell'ingresso sul terreno di gioco del
pubblico di entrambe le Società che assisteva all'incontro;
- che, tale stato di confusione vanificava i tentativi dell'arbitro di ripristinare una condizione idonea
alla regolare prosecuzione della gara.
Tutto quanto accertato e considerato, in accoglimento del reclamo proposto,
DELIBERA
1. dichiararsi irricevibile il reclamo proposto dall’A.S.D. Carmiano Galaxy per violazione
dell’art. 46, co. 5, C.G.S. in combinato disposto con l’art. 33, co. 8 e 9, C.G.S.;
2. per l’effetto, condannarsi l’A.S.D. Carmiano al pagamento della tassa ex art. 33, co. 14,
C.G.S.;
3. dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dall’A.P.D. Gioventù Campi nella parte in cui
chiede l’annullamento dell’ammenda di € 50,00 ed infondato nella restante parte;
4. per l'effetto, confermarsi la delibera adottata dal Giudice di prime cure, pubblicata sul
Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 42 del 14.03.2013;
addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell’A.P.D. Gioventù Campi ex art.33, co. 13, C.G
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Gara: ASD Carmiano Galaxy – APD Giovantù Campi del 10.03.2013
Reclamo contestuale dell’ ASD Carmiano Galaxy e dell’APD Gioventù Campi del 19.03.2013, in
opposizione ai provvedimenti a loro carico adottati dal Giudice Sportivo, di cui alla delibera
pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 42 del 14.03.2013 (perdita della gara con il
punteggio di 3-0 a carico di entrambe le società; squalifica per otto gare effettive del calciatore
CAMPILUNGO DANILO della Società ASD Carmiano Galaxy, ammenda di € 50,00 cadauna);"