COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 dell’23 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. S.G. FLUMINI QUARTU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 18.04.2013. Gara Ussana / S.G. Flumini Quartu del 14.04.2013.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°39 dell’23 aprile 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. S.G. FLUMINI QUARTU (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 18.04.2013.
Gara Ussana / S.G. Flumini Quartu del 14.04.2013.
La ASDPOL S.G.Flumini Quartu proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo di cui al C.U. n°38 del 18/04/2013:
1) squalifica del giocatore Marcia Francesco sino alla data del 30/06/2016;
2) perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della Società Ussana;
Premesso che il giocatore Marcia Francesco veniva sanzionato dal G.S. per avere colpito il direttore di gara con un forte pugno alla mandibola destra e che lo stesso accusava un forte dolore e che lo stesso tesserato aveva posto in essere l’azione violenta di cui sopra e dopo essere stato espulso dall’arbitro rivolgeva a quest’ultimo delle espressioni ingiuriose e che il direttore di gara non era in grado di continuare l’incontro in oggetto; tutto ciò premesso la Commissione -sentito nell’odierna seduta il Presidente della Società reclamante che confermava il reclamo assumendo che il proprio tesserato Marcia si sarebbe limitato a sfiorare il viso dell’arbitro senza colpirlo e che, pertanto, chiedeva una congrua riduzione della squalifica ed in particolare chiedeva la ripetizione della gara assumendo che non vi fossero le condizioni per sospenderla-, ritiene di prendere le decisioni così di seguito riportate.
Per quanto riguarda il tesserato Marcia Francesco, pur ritenendolo responsabile di un fatto grave, la Commissione ritiene che la squalifica debba essere sensibilmente ridotta.
Infatti, in primo luogo agli atti esiste soltanto un certificato medico che non attesta alcuno specifico stato di malattia del direttore di gara, ma si limita a certificare un fatto riferito da quest’ultimo ed in secondo luogo lo stesso direttore di gara non ha potuto chiarire nulla in merito all’entità delle lesioni subite, in quanto seppur ritualmente convocato, non ha ritenuto di doversi presentare senza addurre alcun legittimo impedimento.
Pertanto nel caso di specie, non sussistendo la prova in merito alla realizzazione dei fatti così come riferiti dal direttore di gara non essendo appunto rinvenuto agli atti alcun elemento obiettivo che rafforzi quanto riferito dall’arbitro, , si ritiene che effettivamente, come sostiene la reclamante, che il Marcia possa aver colpito l’arbitro in maniera non violenta o addirittura di striscio.
Fatta tale premessa è di tutta evidenza che non vi fossero, nel caso in esame, le condizioni per sospendere la partita e pertanto la stessa deve essere ripetuta anche perchè l’incontro era ormai all’epilogo (il fatto si sarebbe verificato al 43° del secondo tempo) e non risulta che il direttore di gara, per i motivi suesposti, presentasse delle lesioni tali da impedire di portare a termine la gara.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al giocatore Marcia Francesco al 31.12.2013 e di disporre la ripetizione della gara in oggetto e la restituzione della tassa.
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