COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 dell’23 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SADALI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 18 aprile 2013. Gara Sadali / Ulassai del 14.04.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 dell’23 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SADALI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 18 aprile 2013. Gara Sadali / Ulassai del 14.04.2013. Con reclamo tempestivamente proposto la società Sadali chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 38 del 18.04.2013, con la quale il Presidente della Società reclamante, Signor Pilia Mariano, è stato inibito a svolgere ogni attività fino al 1° maggio 2013, ed è stata inflitta la squalifica per tre gare ai giocatori Porceddu Nicola e Putzolu Fabrizio in quanto entrambi, espulsi per doppia ammonizione, proferivano frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara, ed è stata inflitta l’ammenda di Euro 100,00 per intemperanze del pubblico e presenza di persona non autorizzata. La reclamante contesta quanto riportato dall’arbitro nell’allegato, rilevando che il Presidente non avrebbe mai tentato di entrare negli spogliatoi dell’arbitro, che invece ha tentato un dialogo col direttore di gara, rifiutato da quest’ultimo, e non ha mai proferito frasi offensive al suo indirizzo. La società Sadali adduce inoltre che il pubblico non è mai entrato in contatto col direttore di gara, e che i giocatori squalificati non avrebbero pronunciato frasi offensive nei confronti dell’arbitro, limitandosi a contestare le decisioni prese, e chiede quindi la riforma della decisione del Giudice Sportivo. Preliminarmente la Commissione Disciplinare osserva l’inammissibilità del reclamo avverso l’inibizione inflitta al Presidente della società Sadali Signor Pilia Mariano fino al 1° maggio 2013, in quanto tale sanzione, essendo inferiore al mese, non è reclamabile ai sensi dell’art.45 comma 3° lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva. Si osserva, inoltre, che il Codice di Giustizia Sportiva non consente alcun confronto tra i tesserati e il direttore di gara come richiesto nel reclamo di cui si tratta. Nel merito, letto il referto arbitrale e le circostanze riportate nel reclamo, è dato evincere che a seguito del provvedimento adottato dall’arbitro nei confronti dei due giocatori, la loro contestazione si è esaurita, nelle contestate proteste, senza alcun altro comportamento di maggiore gravità, e ciò si ritiene essere circostanza attenuante ai sensi dell’art 19 comma 4°. Pertanto la Commissione Disciplinare DELIBERA: 1) l’inammissibilità del reclamo avverso l’inibizione fino al 1° Maggio 2013 inflitta al presidente dell’A.S.D Sadali, Sig. Pilia Mariano; 2) la riduzione della squalifica inflitta ai giocatori Porceddu Nicola e Putzolu Fabrizio da tre a due giornate ciascuno; 3) la conferma della sanzione di ammenda di Euro 100,00 inflitta alla Società. Si dispone la restituzione della tassa.
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