COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°100 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.C.D. Libertas Racalmuto Sig.Munisteri Pino Pietro (Presidente all’epoca dei fatti) N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°100 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.C.D. Libertas Racalmuto Sig.Munisteri Pino Pietro (Presidente all’epoca dei fatti) N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 1^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1007 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando i certificati medici dei calciatori La Mendola Alessio, Tornabene Eduardo, Indelicato Daniele, e confermando che i restanti sei calciatori deferiti non sono stati sottoposti a visita medica unitamente al loro tesseramento. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che il certificato medico relativo al calciatore Indelicato Daniele è relativo alla stagione sportiva 2012/2013 e dunque non è esimente dell’addebito ascritto. Dall'esame della documentazione in atti emerge quindi con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva di sette dei nove calciatori deferiti. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone non doversi procedere nei confronti dei calciatori La Mendola Alessio e Tornabene Eduardo e applica: l’ammenda di € 280,00 (duecentottanta/00) a carico della società A.C.D. Libertas Racalmuto (€ 40,00 x n.7 calciatori); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Munisteri Pino Pietro; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cusumano Antonio, Cusumano Giuseppe, Di Fiore Luca, Indelicato Daniele, Milioti Giuseppe, Milioto Calogero, Papa Salvatore, tesserati per la società’ A.C.D. Libertas Racalmuto all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it