LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 196 DEL 23 Aprile 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI Gara Soc. PESCARA – Soc. ASCOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 196 DEL 23 Aprile 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM - TROFEO GIACINTO FACCHETTI Gara Soc. PESCARA - Soc. ASCOLI Il Giudice Sportivo premesso che: dall’esame del referto arbitrale è emerso che: - al termine della gara i calciatori Giovannini Lion e De Julis Andrea (Soc. Ascoli) assumevano un atteggiamento irriverente e provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria; - in risposta a tale comportamento il calciatore Bulevardi Danilo (Soc. Pescara) spintonava a più riprese un calciatore avversario facendolo rovinare a terra; - a questo punto il Giovannini dava un calcio alle caviglie del Bulevardi che, a sua volta, reagiva colpendolo con un pugno al volto e provocandogli così un momentaneo stordimento; - nel verificarsi di tali accadimenti, il calciatore Ingretolli Cristian (Soc. Pescara), dopo una rincorsa di circa venti metri saltando, sferrava un calcio al volto di un avversario che cadeva a terra tramortito dalla violenza del colpo ricevuto; - lo stesso Ingretolli, non pago del gesto di inaudita violenza posto in essere (un calcio tipico delle arti marziali, dopo lunga rincorsa), continuava ad infierire sull’avversario a terra, sferrandogli plurimi calci al basso ventre, rendendo così necessario l’intervento dei sanitari in considerazione dell’intenso dolore provocato e di una piccola emorragia di sangue all’orecchio del calciatore a terra; - al contempo, il calciatore De Julis Andrea (Soc. Ascoli), sferrava due pugni al volto di un avversario, provocandogli stordimento. Considerato che il comportamento dei calciatori sopra indicati, nel suo complesso, appare caratterizzato da un’inaudita oltre che ingiustificata violenza, in relazione alla sostanziale irrilevanza del risultato della partita ai fini della classifica finale, alla giovane età degli atleti e ai principi di lealtà sportiva che dovrebbero contraddistinguere ancor di più il campionato “Primavera”. Comportamento ancor più grave risulta essere quello dell’Ingretolli poiché, distante dall’episodio scatenante la rissa, assumeva un atteggiamento particolarmente violento sia nel primo gesto estremamente pericoloso (un calcio in grado di procurare gravi lesioni), sia per l’accanimento mostrato nell’infierire sull’avversario a terra. Rilevato, infine, che pur dovendo dare atto che i dirigenti delle due Società si sono prodigati per sedare la rissa emerge, comunque, che i fatti per cui si procede denotano una sostanziale carenza delle Società nel controllo e nella prevenzione di tali accadimenti, già caratterizzati da una notevole gravità ed estensione, che hanno determinato ulteriori episodi violenti i cui responsabili non sono stati identificati a causa della concitazione del momento. Pertanto, anche le Società Pescara e Ascoli devono essere ritenute oggettivamente responsabili ex art. 4.2 CGS; ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare. ex art. 18 n.1 lettera b) nei termini di cui al dispositivo. PQM delibera: AMMENDA DI € 1.000,00 Soc. ASCOLI Soc. PESCARA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 INGRETOLLI Cristian (Pescara) SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2014 BULEVARDI Danilo (Pescara) DE JULIS Andrea (Ascoli) GIOVANNINI Lion (Ascoli) Le rimanenti sanzioni nel proseguo del comunicato.
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