COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 160 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’U.S. Limite e Capraia avverso la delibera con la quale il G.S.T., presso la delegazione Provinciale di Firenze, ha disposto la ripetizione della gara valida per il campionato Giovanissimi Provinciale girone C: Pol. Firenze Ovest – U.S. Limite e Capraia, in calendario per il 20.03.2016, non disputata per guasto all’impianto di illuminazione. (C.U. n. 41 / 2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
160 / R - stagione sportiva 2012/2013.
Reclamo proposto dall’U.S. Limite e Capraia avverso la delibera con la quale il G.S.T., presso la delegazione Provinciale di Firenze, ha disposto la ripetizione della gara valida per il campionato Giovanissimi Provinciale girone C: Pol. Firenze Ovest – U.S. Limite e Capraia, in calendario per il 20.03.2016, non disputata per guasto all’impianto di illuminazione. (C.U. n. 41 / 2013).
“Partita non iniziata per impianto di illuminazione non funzionante”, questa la motivazione riportata dall’arbitro sul rapporto della gara che, indicata in premessa, non è stata disputata.
A detta motivazione è stato poi aggiunto: “ La squadra Firenze Ovest presenta lettera di riserva sull’accaduto”.
Agli atti ufficiali di gara veniva allegata una dichiarazione della Pol. Firenze Ovest indicante le motivazioni “tecniche” sulla imprevista e imprevedibile impossibilità di ricevere l’energia elettrica necessaria all’impianto di illuminazione artificiale, dovendosi la gara disputare a decorrere dalle ore 18,15.
In data 21 successivo la Società Pol. Firenze Ovest faceva pervenire tramite il legale di fiducia, definendola “reclamo”, una nota esplicativa dei fatti.
A detta nota veniva allegata un’attestazione rilasciata dall’impresa di costruzioni e manutenzioni che aveva ricevuto da parte del Comune di Firenze, Ente proprietario del campo di calcio concesso in uso alla predetta Società, l’incarico di realizzare i nuovi spogliatoi a servizio della struttura.
L’impresa precisava di aver effettuato lavori all’impianto di illuminazione il giorno stesso della gara senza aver preavvertito la Società la quale, peraltro, non poteva in alcun modo intervenire in caso di malfunzionamento, essendole precluso ogni accesso al cantiere in opera, in virtù delle vigenti norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il provvedimento del G.S.T. viene, tempestivamente, impugnato dall’U.S. Limite e Capraia la quale sostiene che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 29 del C.G.S., il “reclamo” della Società Firenze Ovest deve essere considerato intempestivo, perché inoltrato dopo il termine di 24 ore del giorno feriale successivo alla gara, e quindi inammissibile come del resto indicato dallo stesso G.S. con il C.U. n. 41/2013.
Chiede di conseguenza che venga inflitta alla Società Firenze Ovest la punizione sportiva della perdita della gara.
Controdeduce la Polisportiva Firenze Ovest la quale, richiamandosi alla nota consegnata al D.G., ribadisce la propria estraneità all’accaduto e, chiosando anch’essa il disposto dell’art. 29 richiamato, ritiene che rientri tra i compiti del giudicante valutare d’ufficio tutti quei fatti che, diversi dalle decisioni tecniche che gli vengono normativamente sottratte, abbiano avuto influenza sulla gara.
Entrambe le Società hanno ribadito, tramite i loro rappresentanti, la propria posizione nel corso della richiesta audizione.
Osserva in via preliminare questa Commissione che l’art. 29 del C.G.S., norma regolatrice dell’attività del G.S. Nazionale e di quelli Territoriali, sancisce la loro competenza a giudicare su tutti i fatti che abbiano avuto una qualche influenza sull’esito della gara (comma 3), con esclusione di quelli tecnici che sono di stretta spettanza dei D.G..
A tal fine stabilisce, con il comma 4, lettera a), che il necessario procedimento venga instaurato d’ufficio, sulla base dei documenti ufficiali o su reclamo che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quella della gara in riferimento; entro i tre giorni liberi successivi dovrà essere inoltrato motivato reclamo.
Nella specie in esame l’A.S.D. Firenze Ovest ha presentato al D.G. una dichiarazione con la quale si afferma l’assenza di ogni responsabilità da parte propria in ordine all’accaduto essendo impossibilitata, oggettivamente, ad intervenire al fine di ovviare al mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione.
Tale nota veniva nuovamente allegata - in data 21 marzo c.a. - alla dichiarazione esplicativa con la quale l’impresa appaltatrice dei lavori escludeva, con specifiche motivazioni, ogni possibilità di intervento da parte della squadra che ospitava la gara.
Il tutto veniva etichettato con la dicitura “reclamo” e trasmesso al G.S. competente il quale riteneva di dover decidere sul “reclamo” respingendolo con la definizione “in quanto inammissibile”.
L’inammissibilità del reclamo è stata dichiarata dal G.S.T., in applicazione delle norme che regolano il processo disciplinare sportivo, in considerazione del fatto che il documento presentato dalla Società Firenze Ovest non riveste alcuno dei requisiti richiesti per l’impugnazione, rilevandosi in essa l’assenza di un formale reclamo presentato da chi ne avesse titolo, che “ad substantiam” deve essere rivolto contro un provvedimento del quale si chiede la revoca o la modifica.
Si ricorda che principio giuridico fondamentale di carattere generale non è la denominazione che le parti danno ad un atto (nomen iuris) a qualificarlo, quanto la rispondenza del suo contenuto alle norme che ne prevedono, e regolano, l’esistenza.
In mancanza di tutto ciò il G.S.T., come richiesto dalla norma, è entrato nel merito, applicando quindi il disposto della lettera a) del c. 4 dell’art. 29 richiamato, rilevando di conseguenza, previa analisi dei fatti effettuata alla luce della documentazione prodotta, la insussistenza di ogni responsabilità a carico della Società Firenze Ovest.
Osserva la Commissione che è di tutta evidenza il fatto che l’U.S. Limite e Capraia ha fondato la propria doglianza sull’intestazione della nota trasmessa dal Firenze Ovest, indicante la parola “reclamo”, utilizzata erroneamente, deducendo, quindi, che al caso in esame dovesse essere applicato il disposto della lettera b) del c. 4 della norma in esame.
Di parere diverso è il Collegio il quale ritiene che la parola “reclamo” intende indicare esclusivamente una protesta, una rimostranza, una lagnanza contro l’esistenza di un provvedimento che nella specie non è stato assunto, come dimostra il fatto che il G.S., a quel momento, non si era ancor pronunciato sull’omologazione del risultato della gara, come riportato sul C.U. n. 40/2013.
E’ ancora da osservare che, nei casi come quello di specie, l’unico soggetto legittimato a proporre reclamo è la Società ospitata la quale, ove ritenga che il comportamento della Società ospitante abbia costituito una qualsiasi responsabilità nel mancato inizio della gara, dovrà farlo rilevare al G.S. con le modalità previste dal più volte richiamato art. 29 del C.G.S..
A tal proposito si rileva che l’U.S. Limite e Capraia, dal canto suo, non ha presentato al D.G. alcuna riserva sulla mancata disputa della gara, né ha inoltrato al G.S. alcun conseguente reclamo, intervenendo, unicamente in questa sede, a seguito della decisione del G.S.T..
Quello che è stato definito “reclamo” non è stato altro che una descrizione documentata dei fatti, usato dalla Società ospitante in maniera impropria, sia perché, ripetesi, essa non aveva alcun titolo per interporre reclamo, sia perchè quanto riportato sulla nota non era indirizzata ad ottenere la modifica, o l’annullamento, di un provvedimento che in quel momento peraltro non era stato ancora assunto.
P.Q.M.
la C.D.T.T. respinge il reclamo proposto dall’U.S. Limite e Capraia confermando la ripetizione della gara disposta in prime cure.
Acquisita la tassa di reclamo.
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