COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 173 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto:Reclamo della società A.N.P.I. Sport. E. Casassa 1953 avverso la sanzione dell’inibizione sino al 10.10.2013 irrogata nei confronti dei tesserati Lignani Antonio, Faetti Riccardo e Sericano Gianluca con provvedimento del giudice provinciale di Siena (C.U. Liguria n. 58 del 11/04/2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 173 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto:Reclamo della società A.N.P.I. Sport. E. Casassa 1953 avverso la sanzione dell'inibizione sino al 10.10.2013 irrogata nei confronti dei tesserati Lignani Antonio, Faetti Riccardo e Sericano Gianluca con provvedimento del giudice provinciale di Siena (C.U. Liguria n. 58 del 11/04/2013) Il reclamo avanzato innanzi a questa C.D.T. e proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione identificata in epigrafe ed adottata nei confronti dei tesserati elencati in oggetto per i comportamenti illeciti assunti nel corso della gara disputata, in data 29 marzo 2013, contro la società Calcio Giovanile Caperana nell'ambito del XVII° Torneo interregionale “Terre Toscane” categoria Giovanissimi. La decisione del G.S. viene, di seguito, integralmente riportata: “A rettifica di quanto comunicato con lettera trasmessa a mezzo Fax, di cui si allega copia si fa presente che, ai sensi della Circolare del 24.07.2001 di cui pure si allega copia, si dispone i sotto indicati provvedimenti di cui vorrete curarne la pubblicazione: A carico di Dirigenti: Inibizione fino la 10.10.2013 LIGNANI Antonio - METTI Riccardo - SERICANO Gianluca (ANPI SPORT) Mentre entrava in campo il massaggiatore della squadra avversaria, regolarmente autorizzato, per soccorrere un suo giocatore infortunato, entravano pure, non autorizzati, in modo aggressivo e minaccioso i suddetti 3 dirigenti opponendosi a qualsiasi invito del D.G. ad allontanarsi. La partita è stata sospesa per circa 4 minuti e solo l'intervento dell'organizzazione del torneo potava a far uscire i 3 dal terreno di gioco. Una volta ai di fuori inveivano con frasi oltremodo offensive ed ingiuriose sia il D.G, che gli avversari giocatori e dirigenti. Dopo qualche minuto sono riusciti ad entrare in campo con le stesse intenzioni di voler creare una rissa. Di nuovo l'organizzatore ha provveduto al loro allontanamento. A fine gara i 3 dirigenti si sono introdotti negli spogliatoi strattonando per la maglia il D.G. il quale ha cercato di entrare nel suo spogliatoio ma invano perché la porta veniva violentemente spinta. Anche in questo caso è dovuto intervenire l'organizzatore. I sopra indicati provvedimenti, pertanto, annullano e sostituiscono quelli a carico dei tre dirigenti di cui al C.U. 57/11 del 05.04.2013.”. Nel reclamo, la società A.N.P.I. Sport. E. Casassa 1953 eccepisce l'assoluta illegittimità del provvedimento assunto evidenziando che il G.S.T. di Siena aveva già adottato una decisione di merito, assunta in data 30 marzo 2013, con la quale disponeva “Inibizione per tutta la durata del torneo in attesa di ulteriori provvedimenti che verranno presi dal G.S. Della delegazione di Genova”. A sua volta, il G.S.T. di Genova, recependo il provvedimento del G.S.T. di Siena e la conseguente comunicazione adottava - per i medesimi fatti relativi alla gara disputata, in data 29 marzo 2013, contro la società Calcio Giovanile Caperana nell'ambito del XVII° Torneo interregionale “Terre Toscane” categoria Giovanissimi - i provvedimenti di seguito riportati, nel C.U. Liguria n. 57 del 5 aprile 2013, con le seguenti motivazioni: “In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 17/ 4/2013 LIGNANI ANTONIO (A.N.P.I. SPORT E CASASSA) Al 24° del s.t. entrava sul terreno di gioco senza il consenso del Direttore di gara tenendo un atteggiamento minaccioso e aggressivo e provocatorio sia verso quest'ultimo che nei confronti dei dirigenti della società avversaria. Alla notifica del provvedimento di allontanamento si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco rendendo necessario l'intervento dell'organizzatore del torneo; una volta uscito proferiva espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose nei confronti del Direttore di gara e dei dirigenti avversari. Al termine della gara teneva nuovamente un comportamento irriguardoso verso l'Arbitro. Sanzione comminata tenendo in considerazione quella già applicata dal G.S. della Delegazione Provinciale di Siena. A CARICO ASSISTENTI ARBITRO SQUALIFICA FINO AL 17/4/2013 FAETTI RICCARDO (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA) Al 24° del s.t. entrava sul terreno di gioco senza il consenso del Direttore di gara tenendo un atteggiamento minaccioso e aggressivo verso quest'ultimo e rivolgendosi con fare provocatorio nei confronti dell'assistente di parte della squadra avversaria. Alla notifica del provvedimento si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco sino all'intervento dell'organizzatore del torneo. Una volta uscito, proferiva espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose nei confronti del Direttore di gara e dei dirigenti avversari. Al termine di gara teneva nuovamente un comportamento irriguardoso verso il Direttore di gara. Sanzione comminata tenendo in considerazione quella già applicata dal G.S. della Delegazione Provinciale di Siena. A CARICO Dt ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 17/ 4/2013 SERICANO GIANLUCA (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA) Al 24" del s.t. entrava sul terreno di gioco senza il consenso del Direttore di gara tenendo un atteggiamento minaccioso e aggressivo verso quest'ultimo. Si rivolgeva con fare provocatorio verso l'assistente di parte della squadra avversaria. Alla notifica del provvedimento si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco rendendo necessario l'intervento dell'organizzatore del torneo ma, una volta uscito proferiva espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose nei confronti del Direttore di gara e dei dirigenti avversari. Al termine della gara teneva nuovamente un comportamento irriguardoso verso il Direttore di gara. Sanzione comminata tenendo in considerazione quella già applicata dal G.S. della Delegazione Provinciale di Siena.”. Successivamente a tale decisione interveniva l'ulteriore provvedimento (oggi reclamato) del G.S.T. di Siena che annullava le precedenti sanzioni. La società nel reclamo riepiloga cronologicamente il susseguirsi dei provvedimenti evidenziando che i medesimi si riferiscono sempre agli stessi addebiti elevati ai tre suoi tesserati: Provvedimento G.S.T. di Siena 30.3.2013 - inibizione per tutto il torneo - con riserva di ulteriori sanzione, da parte del G.S.T. di Genova. Provvedimento 5.4.2013 del G.S.T. di Genova - squalifica a termine sino al 17.04.2013 - Provvedimento pervenuto in data 9.4.2013 G.S.T. di Siena inibizione fino al 10.10.2013 I tre provvedimenti sanzionatori si riferiscono tutti ai medesimi fatti. La società contesta dunque che l'ultimo provvedimento adottato sia viziato perché emesso da un giudice territorialmente incompetente e dopo che il medesimo si era già precedentemente espresso con una precedente decisione e allega copia della decisione conforme della Corte di Giustizia Federale IV sez. pubblicata nel C.U. n. 68 C.G.F. Del 4.01.2008. Rilevando la “Abnormità” del provvedimento emanato da un giudice privo di residui poteri decisori, territorialmente incompetente conclude affinché la decisione impugnata venga annullata. Il reclamo appare fondato. Rileva questo Collegio come, nonostante risulti regolarmente richiesta dalla segreteria di questa C.D.T. la trasmissione del fascicolo da parte della Delegazione Provinciale di Siena, in atti non vi sia traccia della circolare menzionata dal G.S.T. nel corpo del provvedimento oggi reclamato e che pertanto risulta impossibile una disamina della medesima ai fini della decisione; appare comunque improbabile che una circolare possa travolgere le eccezioni procedurali correttamente avanzate dalla reclamante. Rileva questo Collegio come sia necessario, allorché il giudicante basi la propria decisione su atti o documenti dei quali enuncia l’allegazione, che questi siano effettivamente allegati; in ogni caso, laddove si trattasse di documenti ufficiali, dovrebbe sempre citata l’autorità da cui essi promanano ed i dati di riferimento per consentire un ampio esercizio alla difesa ed un’effettiva analisi del documento probatorio da parte del giudice d’appello. Appare evidente che il G.S.T. ha correttamente operato sanzionando per la durata del torneo i dirigenti e trasmettendo successivamente gli atti al G.S.T. territorialmente competente (Genova) per le ulteriori determinazioni. Altrettanto corretta appare anche la decisione del G.S.T. di Genova che ha adottato i provvedimenti che ha ritenuto adeguati rispetto ai fatti contestati. Risulta invece di difficile interpretazione l'ultimo provvedimento adottato dal G.S.T. di Siena con una decisione che sembra travolgere (come potrebbe fare solo una decisione di secondo grado in caso di impugnazione) le due precedenti decisioni. In effetti il G.S.T. di Siena non appare solo privo di competenza territoriale che si era trasferita interamente presso il G.S.T. di Genova ma, avendo adottato già una precedente decisione sui medesimi fatti, sembra adottare un provvedimento viziato dalla regola del “Ne bis in idem” pronunciandosi due volte sui medesimi fatti. Peraltro tale decisione sembra ricalcare i poteri stabiliti dall'art. 36 comma III C.G.S. che però appartengono al Giudice di secondo grado e possono essere attivati nei soli casi di impugnazione del provvedimento da parte degli interessati. La carenza di legittimazione e di “auctoritas” del Giudice in punto di decisione rende il provvedimento, come giustamente sottolineato dalla reclamante e confortato dalla Corte di Giustizia Federale, “abnorme” legittimando il giudice adito non tanto all'annullamento del provvedimento quanto al riconoscimento della sua inesistenza perché emanato da parte di soggetto ormai privo dei poteri disciplinari. Per tale ragione il reclamo appare fondato e condivisibile in ogni sua doglianza. p.q.m. La C.D.T. accoglie il reclamo e dichiara inesistente la decisione del G.S.T. di Siena ripristinando i precedenti provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei tesserati della società A.N.P.I. Sport. E. Casassa 1953, Lignani Antonio, Faetti Riccardo e Sericano Gianluca. Dispone che la presente decisione venga pubblicata nel C.U. Liguria.
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